Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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Nel creare una tassa il Legislatore deve attenersi ai principi della generalità e dell'equità nella riscossione, requisiti soddisfatti con la prevista introduzione del nuovo canone indipendente dall’apparecchio di ricezione. Prevedendo eccezioni per taluni tipi di economie domestiche e imprese si effettuano le debite differenziazioni. D'altronde la volontà di disciplinare differentemente oggetti diversi è limitata dall’esigenza della praticabilità (applicabilità, economia della gestione). Ciò vale in particolar modo per un’operazione su vasta scala come la riscossione del canone per milioni di utenti; in un caso simile, il Tribunale federale ha dichiarato inevitabili le normative schematiche (cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale 2C_359/2009 del 6 ottobre 2009, consid. 3.2).
5.2 Delega delle competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i punti essenziali della regolamentazione devono figurare nella legge formale stessa, nella misura in cui ne risultano importanti conseguenze per la situazione giuridica del singolo. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima (art. 36 cpv. 1 Cost.). Gli interventi meno restrittivi possono essere disciplinati a livello di ordinanza.57
Al Consiglio federale vengono trasferite competenze normative nei seguenti settori:
determinazione dei costi computabili per l'adattamento delle trasmissioni per le persone audiolese (art. 7 cpv. 4 LRTV);
determinazione della durata e della portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione dei contributi destinati all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 20 cpv. 1bisLRTV);
determinazione della cerchia degli aventi diritto, dei criteri e dello spazio temporale per la promozione delle nuove tecnologie (art. 58 cpv. 5 LRTV);
determinazione del canone per le economie domestiche e le imprese (art. 68a cpv. 1 LRTV);
riduzione delle tasse per le concessioni per la diffusione di programmi radiotelevisivi (art. 39 cpv. 3bisLTC).
Queste deleghe trovano la loro giustificazione da un lato nel dinamismo tipico del settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e dall'altro nell’incertezza riguardo ai problemi futuri e alla conseguente necessità di legiferare. Al Consiglio federale si delega la competenza di stabilire i dettagli, disciplinando a livello di ordinanza soluzioni adeguate ai tempi e in grado di seguire il notevole dinamismo dell’evoluzione tecnologica, sociale ed economica.
In relazione al versamento delle tasse per le concessioni per la diffusione di programmi radiotelevisivi, la delega della possibilità di prevedere eccezioni a tale obbligo non è in alcun modo in contrasto con il principio di legalità. Per gli assoggettati al pagamento del canone non insorge alcun altro onere, al contrario un possibile sgravio economico.
57 Cfr. DTF 128 I 113, consid. 3c pag. 122.