Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Per poter esigere le prestazioni redazionali rilevanti per la politica nazionale dalle emittenti radiotelevisive, la LRTV ha a disposizione lo strumento della concessione. Per l’adempimento del mandato di prestazioni editoriale la concessione offre in cambio, a chi ne è in possesso, un accesso facilitato all’infrastruttura di trasmissione e anche un supporto finanziario sotto forma di una quota dei proventi ricavati dal canone radiotelevisivo (art. 38 cpv. 2 e art. 43 cpv. 2 LRTV).

Visto che, finita l’epoca della carenza di frequenze continueranno ad essere solo le emittenti selezionate a ricevere un mandato di prestazione e una concessione, e gli altri potranno sfruttare le proprie frequenze commercialmente senza essere in possesso di una specifica concessione come emittente, questa preferenza generale appare troppo indifferenziata. Un’esenzione generale di tutte le offerte di radiodiffusione dalle tasse per l’utilizzo delle frequenze non tiene conto della convergenza crescente e può condurre a distorsioni della concorrenza. Ad esempio, non è giustificabile il fatto che le offerte radiofoniche e televisive prettamente commerciali siano avvantaggiate rispetto ad altre offerte di contenuti trasmesse sulla stessa frequenza, ma che per il loro formato non vengono considerate come radio e televisione vere e proprie.

Art. 39 cpv. 1, 3 e 3bisTasse della concessione di radiocomunicazione (LTC)

L’esenzione dall’obbligo di pagare le tasse per la concessione di radiocomunicazione deve essere limitata alle emittenti radiotelevisive titolari di una concessione (cpv. 1). Questo non significa però che non siano considerate le particolarità di radio e televisione: l’importo della tassa della concessione di radiocomunicazione si calcola secondo la larghezza di banda, la copertura territoriale e la durata di utilizzazione, nonché in base alla gamma di frequenze attribuita e alla classe di frequenze, segnatamente in base al valore delle frequenze (art. 39 cpv. 2 LTC). Soprattutto in ragione di questo criterio economico si può ipotizzare che la tassa della concessione di radiodiffusione nel settore radiotelevisivo risulti inferiore rispetto al settore delle telecomunicazioni. Il Consiglio federale dovrà tenerne debito conto nell’ordinanza di attuazione51.

Con l’introduzione dell’obbligo di pagare la tassa per chi esercita servizi di radiodiffusione è d’altra parte necessario tenere in debita considerazione taluni casi eccezionali. (cpv. 3bis). L’obbligo di pagamento della tassa per la concessione di radiocomunicazione non deve complicare eccessivamente l’introduzione di nuove tecniche di trasmissione digitale terrestre (quali la diffusione di radio e televisione digitale via T-DAB+ o DVB-T). Il concetto delle nuove tecnologie fa riferimento all’articolo 58 LRTV e va interpretato nello stesso senso dell’omonimo concetto ivi statuito. In futuro sono ipotizzabili degli adattamenti dell’obbligo di pagamento della tassa, ad esempio per la trasmissione terrestre senza filo di programmi radiotelevisivi (esteri) alla popolazione nelle zone di montagna e nelle aree discoste.

La modifica nel capoverso 3 è da ricondurre alla limitazione del privilegio di esenzione dalla tassa ai programmi radiofonici e televisivi oggetto di una concessione.

51 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106).