Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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3 Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Il sistema del canone radiotelevisivo prevede procedure semplificate che non implicano alcuno sforzo aggiuntivo (cfr. sopra capitolo 1.2.1.4). Per riscuotere il canone per le economie domestiche e quello per le imprese, il futuro organo competente si baserà su dati già disponibili (registri cantonali e comunali della popolazione, accessibili tramite la piattaforma informatica Sedex della Confederazione; le categorie di tariffe dell’AFC per le imprese assoggettate al pagamento del canone). Sono previsti indennizzi in caso di eventuali spese supplementari per i Comuni. L’AFC è indennizzato per i costi supplementari attingendo ai proventi del canone, come del resto avviene già oggi per l’espletamento dei compiti di sorveglianza nel caso dell’UFCOM. L’AFC ha già avviato un’analisi delle conseguenze a livello finanziario e per il personale derivanti dal cambio di sistema. Gli investimenti per la trasmissione dei dati dai registri degli abitanti sostenuti dai Cantoni e ai Comuni saranno indennizzati dall’organo di riscossione e quindi attingendo indirettamente ai proventi del canone.
Nel nuovo sistema di riscossione le collettività pubbliche in linea di principio sono assoggettate all’obbligo di pagamento tanto quanto le imprese. Tuttavia, siccome le collettività pubbliche sono parzialmente esentate dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, la pressione finanziaria esercitata dal canone radiotelevisivo su Cantoni e Comuni dovrebbe comunque risultare minore rispetto all'odierno canone di ricezione. Con il versamento del nuovo canone, l’amministrazione federale finora esente dal pagamento dovrà accollarsi un contributo finanziario aggiuntivo che si aggira sui 100 000 franchi l'anno.
3.2 Conseguenze per l’economia
La presente revisione parziale introduce in gran parte liberalizzazioni e semplificazioni a favore delle emittenti radiotelevisive (eliminazione della restrizione quotidiana della pubblicità, maggiore efficienza nella promozione delle nuove tecnologie, abrogazione delle limitazioni di diffusione) e dei consumatori (restituzione delle eccedenze del canone, unificazione della procedura di ricorso contro i contenuti dei programmi e i contributi integrati all’ulteriore offerta editoriale della SSR di fronte all’AIRR).
In relazione al nuovo obbligo di sottotitolaggio dei programmi da parte delle emittenti televisive regionali, l'impegno finanziario supplementare per il canone radiotelevisivo, è minimo (si stima sui 2 milioni di franchi l’anno) e permette oltretutto di rispondere alle esigenze degli audiolesi.
L’abbandono del canone di ricezione a favore di un canone indipendente dal possesso di un apparecchio sgrava sia le persone assoggettate al pagamento sia l’organo di riscossione dall’onere amministrativo legato all’obbligo di annuncio, che decade. Con l’introduzione del nuovo sistema, l’importo a carico delle economie domestiche e delle imprese non subirà aumenti rispetto ad oggi, fatto salvo per quelle economie domestiche e imprese che a presente non sono assoggettate al pagamento, in quanto non possiedono alcun apparecchio di ricezione radiotelevisivo pronto all’uso.