Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

anni dall’adozione del messaggio concernente la revisione totale della LRTV, il presente avamprogetto apporta le necessarie modifiche e colma le lacune esistenti.

1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Canone radiotelevisivo

1.2.1.1 L’attuale sistema dei canoni di ricezione in breve

Attualmente, tutte le economie domestiche e le imprese che tengono pronto all’uso un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono tenute a pagare un canone per la ricezione radiofonica e televisiva e devono annunciarsi presso l’organo di riscossione. Determinate categorie di persone ed istituti sono esentate dall’obbligo di annuncio o da quello di pagare il canone, si tratta in particolare delle persone fortemente bisognose di cure ricoverate in istituto, dei beneficiari di prestazioni complementari annue all’AVS o all’AI o delle missioni diplomatiche. Sono previste tariffe differenziate per la ricezione radiofonica e per quella televisiva come pure per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale. L’importo del canone, è periodicamente rivisto dal Consiglio federale. Attualmente, il canone radiotelevisivo per un’economia domestica ammonta a 462 franchi annui, mentre le imprese pagano ogni anno tra i 612 e i 1407 franchi per ogni filiale (differenza data dal tipo di categoria).5 A fine 2010 si contavano oltre 2,8 milioni di economie domestiche e quasi 100 000 aziende annunciate in Svizzera,6 per un gettito totale pari a 1,313 miliardi di franchi (IVA inclusa). Questi introiti sono destinati in primo luogo a finanziare i programmi della SSR. Determinate emittenti radiofoniche e televisive locali e regionali beneficiano inoltre di un contributo totale pari al 4 per cento dei proventi del rispettivo canone di ricezione. Il restante margine viene utilizzato per coprire i costi generati dal processo di riscossione dei canoni e per sovvenzionare la ricerca sul pubblico e incentivare l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione.7

L’attuale sistema di riscossione si è imposto in un’epoca in cui gli utenti, prima della radio e poi anche della televisione, erano pochi. Alla luce di ciò, risultava dunque evidente e sensato limitare l’obbligo di pagare il canone a coloro che beneficiavano in modo effettivo dell’offerta di allora, costituita dai soli programmi della SSR. Con il concretizzarsi della possibilità tecnica di captare anche programmi esteri, il sistema ha mostrato una prima lacuna. Di conseguenza, l’obbligo di pagare il canone doveva essere esteso anche a coloro che, pur servendosi di un apparecchio, di fatto non consumavano programmi della SSR. Nel 1984, l’articolo relativo alla radio e alla televisione è stato inserito nella Costituzione. L’odierno articolo 93 della Costituzione federale8 affida alla Confederazione l’incarico di porre le basi per un sistema

5 Alcune imprese pagano annualmente un canone a sei cifre

6 A fine 2010 si contavano 2 813 872 economie domestiche annunciate per la ricezione radiofonica e 2 850 464 per quella televisiva e 99 027 aziende annunciate per la ricezione radiofonica e 33 946 per quella televisiva

7 Informazioni dettagliate sull’odierno canone radiotelevisivo sono disponibili nel rapporto del 17.2.2009 del Consiglio federale alle Camere federali, capitoli 1-4 e Allegato 1 (http://www.bakom.admin.ch/empfangsgebuehren/03812/03817/index.html?lang=ithttp:// www.bakom.admin.ch/empfangsgebuehren/03812/03817/index.html?lang=it)

8 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101