Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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8.2 Forma dell’atto
Il presente atto legislativo costituisce una legge federale ai sensi dell’articolo 163 della Costituzione federale. L’approvazione delle due Convenzioni si svolge sotto forma di decreto federale che sottostà a referendum (cfr. sopra cap. 8.1).
8.3 Delega di competenze legislative
La nuova legge conferirà al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:
– potrà prevedere in un’ordinanza la notifica diretta a destinatari in Svizzera di documenti ufficiali stranieri (art. 10 cpv. 5 lett. a);
– potrà concludere trattati internazionali sulla notificazione di documenti ufficiali (art. 10 cpv. 5 lett. b);
– potrà delegare a autorità inferiori la competenza del rilascio di autorizzazioni di cui alla sezione 4 della nuova legge (art. 21 cpv. 1).
– disciplinerà gli emolumenti per le decisioni di cui alla sezione 4 (art. 23 cpv. 2).
– nell’ambito della sorveglianza dei revisori potrà delegare la sua competenza di concludere trattati all’autorità di sorveglianza dei revisori (art. 26 cpv. 4 e art. 27 cpv. 5 LSR)
8.4 Protezione dei dati
Rinviamo al commento all’articolo 5 dell’avamprogetto di legge.