Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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– La base costituzionale della legge federale proposta in questa sede è l’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione una competenza generale ed esaustiva per gli affari esteri. Oltre alla politica estera vera e propria, tale competenza comprende anche quella di emanare norme nazionali, e in particolare leggi, sulle relazioni esterne. In tal caso il pertinente atto legislativo deve sancire in modo esaustivo la politica consolidata della Svizzera in un determinato settore. È proprio questo l’obiettivo e lo scopo del presente avamprogetto di legge, che definisce le basi e i principi dell’intera cooperazione amministrativa con le autorità estere nonché della tutela della sovranità svizzera.

– L’avamprogetto di legge si basa inoltre sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. Di regola tale disposizione fonda le competenze federali risultanti dall’esistenza e dalla natura della Confederazione e per le quali manca un conferimento esplicito di competenze alla Confederazione (competenza intrinseca della Confederazione). Ciò è soprattutto il caso laddove vengono istituite autorità federali e disciplinati i compiti, le competenze e le procedure di tali autorità. È quanto fa il presente avamprogetto, poiché disciplina le competenze e le procedure che le autorità svizzere devono rispettare nella cooperazione con le autorità straniere.

– La base costituzionale per l’adesione alle due Convenzioni è l’articolo 54 capoverso 1 Cost. che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con altri Stati. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale deve approvare le Convenzioni. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d, i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Le due Convenzioni sono di durata indeterminata, ma sono denunciabili in qualsiasi momento e non prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale. Occorre pertanto chiarire se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Secondo l’articolo 22 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Inoltre, una norma di diritto internazionale è ritenuta importante se in virtù del suo oggetto rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. e rende quindi necessaria l’emanazione di un atto legislativo nazionale in forma di legge federale. Le Convenzioni disciplinano questioni relative alla notificazione e all’assistenza in materia amministrativa, che a livello nazionale sono disciplinate in una legge. Contengono pertanto norme di diritto importanti e di conseguenza il decreto federale che approva le due Convenzioni sottostà al referendum facoltativo per i trattati internazionali conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.