Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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5.3 Dichiarazioni della Svizzera in merito alle due Convenzioni
Il decreto federale autorizza il Consiglio federale a ratificare le due Convenzioni. Prevede inoltre che il Consiglio federale faccia uso delle opzioni previste nelle due Convenzioni, apportando le dichiarazioni opportune. Queste ultime riguardano la non applicabilità delle Convenzioni alle procedure fiscali, la designazione dell’UFGcome autorità centrale ai sensi delle Convenzioni e la questione dell’ammissibilità di atti procedurali effettuati da agenti consolari. Queste dichiarazioni sono conformi alle dichiarazioni e alle riserve espresse dalla Svizzera nei trattati internazionali nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale e in materia civile.
6 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione
Fatti salvi i compiti di coordinamento e consulenza eventualmente affidati all’UFG o a un’altra unità amministrativa e che potrebbero richiedere ulteriori risorse di personale, il presente progetto non ha ripercussioni sulle finanze e sull’effettivo del personale.
7 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale
7.1 Programma di legislatura
Il progetto non è indicato nel messaggio del 25 gennaio 2012111 sul programma di legislatura 2011-2015. Nei suoi obiettivi 2012 il Consiglio federale ha tuttavia annunciato che per raggiungere l’obiettivo 8 « La Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali», presenterà il presente avamprogetto da porre in consultazione112.
7.2 Strategie nazionali del Consiglio federale
Il progetto non ha legami diretti con le strategie nazionali del Consiglio federale.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
La costituzionalità dei due progetti può essere valutata come segue:
111 FF 2012 305.
112 Obiettivi del Consiglio federale 2012, Volume I, pag. 23.