Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Germania, ad esempio, ciascun Land della Repubblica federale ha designato un’autorità centrale. Inoltre ogni Stato contraente può designare altre autorità sussidiarie, definendo la loro competenza territoriale. L’autorità richiedente ha tuttavia sempre il diritto di rivolgersi all’autorità centrale. Se la domanda non riguarda una materia amministrativa ai sensi della Convenzione, lo Stato richiesto può rifiutare l’esecuzione della domanda. Non dovrebbe tuttavia farlo esclusivamente in ragione del fatto che la domanda riguarda una materia che nel proprio territorio sarebbe trattata dinnanzi a un tribunale civile. L’autorità competente può inoltre negare l’esecuzione, se quest’ultima potrebbe intaccare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi fondamentali (tra cui anche interessi economici) dello Stato richiesto. Lo stesso vale se l’esecuzione è contraria al diritto o all’uso nazionale. Infine, l’esecuzione può essere rifiutata se la domanda potrebbe intaccare i diritti o gli interessi fondamentali della persona interessata oppure se la domanda riguarda informazioni confidenziali che non possono essere rivelate.
Per quanto riguarda l’assistenza amministrativa, la Convenzione disciplina tre fattispecie diverse. Se un’autorità dello Stato richiedente chiede all’autorità centrale di uno Stato contraente informazioni in merito a prescrizioni legali o di altro genere e a usi in materia amministrativa, quest’ultima le fornisce una risposta oggettiva e imparziale. La risposta può essere accompagnata da commenti esplicativi e assumere la forma di un rapporto sull’applicazione nello Stato richiesto. Se appropriato o opportuno per motivi inerenti all’organizzazione amministrativa, l’autorità centrale può, previo consenso dell’autorità richiedente, trasmettere la domanda a un servizio privato o a un giurista qualificato. Su richiesta di un’autorità dello Stato richiedente, l’autorità richiesta fornisce le informazioni a sua disposizione in merito ai fatti amministrativi e trasmette copie certificate, copie semplici o estratti di atti amministrativi. Per rispondere a una richiesta di indagini tese a ottenere le informazioni richieste è necessario un intervento concreto dell’autorità richiesta. Si tratta, ad esempio, di ispezioni di fondi, indagini su comportamenti morali o sociali, attestati amministrativi, ecc. Anche se il diritto nazionale non deve prevedere esplicitamente le indagini richieste, l’autorità richiesta può rifiutare l’esecuzione della domanda, se la procedura prevista non è conforme al diritto nazionale. È esclusa l’applicazione di mezzi coercitivi.
Per essere sicura che le informazioni o i documenti forniti vengano usati soltanto per lo scopo indicato nella domanda di assistenza, l’autorità richiesta deve renderne attenta l’autorità richiedente in ogni singolo caso. Gli Stati le cui norme legali sull’accesso ad atti amministrativi non ammettono il vincolo delle informazioni e dei documenti allo scopo, possono in qualsiasi momento esprimere una riserva in merito. In un caso concreto l’autorità centrale dello Stato richiesto può rifiutare il trattamento di una domanda di uno Stato che ha espresso una siffatta riserva. Se competente in materia, l’autorità centrale dello Stato richiesto può redigere essa stessa una risposta, altrimenti trasmette la domanda all’autorità competente.
La domanda e gli allegati devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto. Se tuttavia in un caso concreto non vi sono motivi contrari, l’autorità centrale deve accogliere anche una domanda redatta in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa (francese o inglese). La risposta deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dello Stato richiedente. Il disbrigo della domanda è in linea di massima gratuito. Lo Stato richiesto deve tuttavia assumersi i costi per periti e interpreti nonché le spese per le risposte a richieste di informazioni giuridiche elaborate da servizi privati o giuristi qualificati.