Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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5.1.3 Benefici dell’adesione della Svizzera
Il diritto vigente è regolarmente fonte di incertezze. Persino i tribunali federali non usufruiscono di una giurisprudenza consolidata in merito alle modalità della notificazione di atti amministrativi a destinatari all’estero. L’invio all’estero rapido, sicuro e legalmente corretto di documenti amministrativi è un’esigenza condivisa da tutte le unità amministrative coinvolte. Anche i destinatari – soprattutto se si tratta di decisioni favorevoli – sono fortemente interessati a una notificazione diretta (nel caso ideale per posta). Anche se relativamente pochi membri del Consiglio d’Europa hanno ratificato la Convenzione, tra questi figurano i quattro Stati limitrofi della Svizzera e un gran numero di notificazioni riguarda destinatari o mittenti di questi Stati. Da un sondaggio che la Direzione del diritto internazionale pubblico ha effettuato presso le autorità competenti di Francia, Austria e Germania è emerso che questi Stati sono molto favorevoli a un’adesione della Svizzera, poiché ciò agevolerebbe notevolmente la cooperazione amministrativa. Nel 2011 la statistica dell’UFG ha registrato 119 domande di notificazione in materia amministrativa presentate da Stati stranieri; 118 di queste domande provenivano da Stati membri della Convenzione. Da parte sua, nel 2011 la Svizzera ha rivolto 128 domande a Stati stranieri, di cui più della metà, ovvero 76, erano rivolte a destinatari di Stati membri della Convenzione.
5.2 Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all’estero di informazioni e di prove in materia amministrativa
La Convenzione è entrata in vigore nel 1983 e l’hanno ratificata l’Azerbaigian, il Belgio, la Germania109, l’Italia, il Lussemburgo e il Portogallo. La Svizzera l’ha firmata nel 1978, ma sino a oggi non l’ha ratificata.
La Convenzione disciplina l’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia amministrativa. Per assistenza amministrativa s’intende la cooperazione in materia amministrativa su richiesta di un’unità amministrativa. Per assistenza giudiziaria s’intende la cooperazione nell’ambito di un procedimento giudiziario su richiesta di un’autorità giudiziaria. La Convenzione non contiene una definizione legale di «materia amministrativa». Uno Stato contraente può estendere o restringere il campo d’applicazione mediante una dichiarazione. Può, ad esempio, dichiarare in qualsiasi momento che in relazione alle domande che gli sono rivolte la Convenzione si applica anche a materie fiscali o procedimenti riguardanti reati il cui perseguimento e la cui punizione non rientra nella sfera di competenza dei propri tribunali. Entro cinque anni dall’entrata in vigore, lo Stato in questione può designare le materie amministrative per le quali dichiara non applicabile la Convenzione110. Ogni Stato contraente deve designare un’autorità centrale che accoglie e tratta le domande di notificazione. Gli Stati federali possono designare più di un’autorità centrale. In
109 La Germania ha emanato una legge sull’esecuzione delle due Convenzioni (BGBl. 1981 I, pag. 665).
110 L’Italia ha dichiarato che la Convenzione non è applicabile alle materie fiscali e di economia esterna (scambi di merci e di servizi, movimenti di capitale e traffico dei pagamenti) nonché ai divieti e alle limitazioni per lo scambio transfrontaliero di merci. Ha inoltre dichiarato l’applicabilità alle materie penali, esprimendo tuttavia una riserva in caso di mancata reciprocità.