Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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Protezione dei dati

Nel campo della protezione dei dati la Confederazione non dispone di un’ampia competenza legislativa. Può disciplinare l’elaborazione di dati personali sia tramite organi federali, basandosi sulla sua autonomia organizzativa, sia tramite terzi, fondandosi sulle sue competenze in materia di diritto civile. La competenza di disciplinare il trattamento dei dati personali da parte di organi cantonali spetta, secondo la ripartizione costituzionale delle competenze, ai Cantoni.

Nei settori in cui la Costituzione le conferisce competenza materiale, la Confederazione può tuttavia emanare anche disposizioni settoriali concrete sulla protezione dei dati nell’ambito della pertinente legislazione speciale. Queste disposizioni valgono per tutti gli organi esecutivi, a prescindere dalla loro natura federale o cantonale.

Nel campo della lotta contro le malattie ai sensi dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., in particolare nella lotta contro i tumori o le altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne con l’ausilio dei registri, la Confederazione può emanare disposizioni speciali sulla protezione dei dati che contemplano obblighi sia per gli organi esecutivi cantonali sia per i privati.

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

Il presente avamprogetto di legge prevede che i medici, i laboratori, gli ospedali ed altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario sono tenuti a trasmettere ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici dati sanitari particolarmente degni di protezione riferiti a pazienti. I registri elaborano i dati e li inoltrano al servizio nazionale di registrazione dei tumori e ad altri servizi federali per successive analisi e valutazioni. Quest'obbligo rappresenta un’ingerenza nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e nella sfera privata (art. 13 Cost., in particolare cpv. 2) dei pazienti che dev'essere giustificata. D'altro canto, tale obbligo costituisce una limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.), in particolare per i laboratori e i medici liberi professionisti che ne sono soggetti. Simili limitazioni ai diritti fondamentali sono ammesse secondo l’articolo 36 Cost. solo nel caso in cui siano previste per legge, giustificate da un interesse pubblico, proporzionali allo scopo e non tangano i diritti fondamentali nella loro essenza.

La base legale è costituita dall'avamprogetto di legge. La competenza della Confederazione di disciplinare in materia poggia pertanto su una base costituzionale (cfr. cap. 5.1.1).

L’interesse pubblico nella registrazione delle malattie tumorali è rappresentato dalla protezione della salute della popolazione e risulta dal mandato costituzionale concernente la lotta contro le malattie fortemente diffuse o maligne.

Restano ora da esaminare, in modo più approfondito, la proporzionalità della raccolta e della trasmissione di dati particolarmente degni di protezione dei pazienti sotto il profilo dell’ingerenza nell'autodeterminazione informativa (cfr. cap. 5.1.2.1) e la proporzionalità dell’ingerenza nella libertà economica in relazione all’obbligo di raccolta e trasmissione dei medici (cfr. cap. 5.1.2.2).