Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 12 pagine
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Le critiche e proposte di modifica riguardano soprattutto il nuovo disciplinamento dell’applicazione provvisoria dei trattati internazionali che devono essere approvati dall’Assemblea federale. Alcuni partecipanti contrari all’avamprogetto13 ritengono che il Consiglio federale debba continuare a usufruire di un margine di manovra possibilmente ampio, per cui occorre rinunciare al carattere vincolante del parere delle commissioni parlamentari. Altri sono favorevoli al carattere vincolante, ma contrari alla prevista maggioranza di due terzi in entrambe le commissioni.14
5 Pareri in merito ai singoli punti
Nei capitolo seguenti illustriamo le argomentazioni e le critiche espresse nei pareri pervenuti.
5.1 Competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata
5.1.1 Delimitazione dei trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA)
La maggioranza dei partecipanti approva la precisazione proposta dall’avamprogetto.
Due partecipanti15 ritengono prive d’importanza le modifiche proposte nell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Un Cantone16 osserva che il Consiglio federale continua a disporre di un ampio margine discrezionale, il che è in linea di massima positivo, ritiene tuttavia che l’avamprogetto non soddisfi la richiesta degli autori delle mozioni di creare una situazione giuridica più chiara. Per tale motivo occorre rinunciare alle modifiche proposte nel capoverso 2. Un altro partecipante17 ritiene che la modifica proposta non sia necessaria, poiché l’articolo 7a capoverso 2 vigente risulta più leggibile.
Un partito18 è deluso dalla mancanza di un elenco di ambiti in cui il Consiglio federale può continuare a concludere autonomamente trattati internazionali. L’avamprogetto non permette di raggiungere l’obiettivo di distinguere chiaramente i trattati di portata limitata dagli altri trattati.
Un partecipante19 propone di inserire l’articolo 7a capoverso 2 lettera a vigente come criterio negativo nel nuovo capoverso 3. Ciò permetterebbe di escludere dai trattati di portata limitata quelli che istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera e comportano la rinuncia a diritti esistenti, invece di includervi quelli che non adempiono tali criteri.
Un Cantone20 chiede di rinunciare all’abrogazione della lettera c, poiché ritiene che la possibilità di emanare una norma di delega in una legge specifica, che secondo il rapporto esplicativo rende superflua questa disposizione, non è in grado di sostituire la competenza di massima dell’Esecutivo.
13 PLR; USAM; FER. 14 AI; PS, UDC. 15 SG, GE. 16 GE. 17 FER. 18 PLR. 19 Centre Patronal. 20 ZH.