Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/124: Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali · 12 pagine
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Un partito31 propone di completare il capoverso 3 affinché non siano considerati di portata limitata neppure i trattati internazionali non conformi al diritto nazionale vigente.
Un partecipante32 osserva in generale che al Parlamento vadano sottoposti per approvazione i trattati che, seppur considerati in senso stretto «di portata limitata», riguardano un argomento politico controverso (p.es. libera circolazione delle persone).
5.2 Applicazione provvisoria di trattati internazionali
5.2.1 Osservazioni generali
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva le modifiche degli articoli 7b capoverso 1bis LOGA e 152 capoverso 3bis LParl, secondo cui il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni competenti è contraria a tale applicazione. Due partecipanti apprezzano la soluzione proposta, giudicandola un giusto compromesso.33
Un partecipante34 ritiene importante rafforzare le possibilità della Confederazione di agire nell’ambito della politica estera. La richiesta di una maggioranza di due terzi dei membri di entrambe le commissioni competenti per impedire l’applicazione provvisoria di un trattato appare pertanto accettabile, a condizione che la successiva decisione parlamentare venga presa il più presto possibile.
Un Cantone critica35 che l’avamprogetto non esprime con sufficiente chiarezza che il parere delle commissioni parlamentari ha un effetto vincolante a livello politico (e non giuridico), mentre la decisione in merito all’applicazione provvisoria dei trattati internazionali resta di competenza del Consiglio federale.
5.2.2 Proposta (tendenzialmente) troppo estesa
Alcuni partecipanti36 ritengono che l’introduzione dell’effetto vincolante della decisione delle commissioni parlamentari in merito all’applicazione provvisoria dei trattati internazionali complichi inutilmente le procedure. La sensibilità politica del Consiglio federale garantisce che nei casi importanti sia coinvolto il Parlamento. Non è pertanto necessario un disciplinamento nella legge.
Un partecipante37 osserva che il Consiglio federale è autorizzato ad applicare provvisoriamente un trattato internazionale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono (Art. 7b cpv. 1 LOGA). Alla luce di questo presupposto tali trattati richiedono per natura un modo di procedere veloce. Per garantire la celerità si propone di fissare un termine legale entro il quale le commissioni competenti delle due Camere devono pronunciarsi contrarie all’applicazione provvisoria.
31 UDC. 32 USS. 33 JU, SG. 34 economiesuisse. 35 BS. 36 PLR; USAM; parere analogo: FER. 37 Centre Patronal.