Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/15: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni relative agli apparecchi e commercializzazione · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Comunità europea. In questo modo è possibile garantire al meglio la trasparenza in materia di armonizzazione.
3 Commercializzazione
L’art. 1 lett. p finora in vigore dell’ordinanza definisce il concetto di commercializzazione come qualsiasi vendita, distribuzione, immissione sul mercato o consegna di impianti e apparecchi. Pertanto, un prodotto attualmente localizzato in Svizzera deve soddisfare le pertinenti esigenze in materia di efficienza energetica non solo nel momento della prima commercializzazione, ma anche delle successive immissioni sul mercato.
Discostandosi dalla definizione di cui sopra, nelle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario la commercializzazione comprende solo la prima immissione sul mercato di un prodotto. Di conseguenza, per la fase in cui la conformità di un prodotto deve collimare con le pertinenti prescrizioni tecniche, è determinante solo la prima introduzione sul mercato. Ogni ulteriore immissione nella catena di distribuzione non rientra più nel concetto di commercializzazione.
Nella prassi, la definizione di commercializzazione acquista importanza in particolare se le prescrizioni in materia di efficienza vengono emanate per la prima volta per una determinata categoria di apparecchi oppure se vengono successivamente inasprite. Se, conformemente all’attuale regolamentazione europea, la commercializzazione comprende solo la prima immissione sul mercato di un prodotto, allora questo può continuare a essere venduto e distribuito, se immesso per la prima volta in modo lecito sul mercato precedentemente all’entrata in vigore dei requisiti più severi. Al contempo ne deriva che, in linea di principio, nelle successive fasi commerciali possono essere ancora liquidati quei prodotti che non risultano conformi alle più recenti prescrizioni.
Il diritto svizzero deve ora essere reso euro compatibile su questo punto. La presente revisione propone la ridefinizione del concetto di commercializzazione, intendendo con essa la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi a titolo oneroso o gratuito.
Grazie a questa modifica, produttori, importatori e commercianti saranno sgravati dall’onere di gestire il proprio magazzino anche sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni in materia di efficienza. Per questi gruppi, la modifica prevista si traduce in un’agevolazione. Per contro, da un lato sussiste il rischio che singoli operatori di mercato possano procrastinare l’applicazione di nuove prescrizioni in materia di efficienza a causa delle aumentate giacenze e, dall’altro, i consumatori possono fare scarso affidamento sul fatto che gli apparecchi elettrici acquistati risultino conformi alle più recenti prescrizioni anche a livello di commercio al dettaglio. Come alternativa sarebbe immaginabile anche la precedente definizione di commercializzazione, combinata con un termine transitorio a due fasi, come avviene per la sicurezza elettrica: il primo termine riguarderebbe la produzione e l’importazione, mentre alla scadenza del secondo i prodotti dovrebbero essere definitivamente ritirati dal mercato.
La modifica del concetto di commercializzazione comporta anche nuovi requisiti a livello esecutivo. Finora i controlli sul mercato potevano essere effettuati a campione, mentre ora non è più previsto che tutti gli apparecchi in commercio rispettino gli attuali requisiti. Si rende pertanto necessario controllare gli apparecchi elettronici importati quanto più possibile
5/11 C:\Program Files\FileNet\IDM\Cache\2011050613280100001\EnV-Geraete-2011-Erl-Bericht_110322_IT.docx