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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 7 pagine
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Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
RU 2013
2L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn è di insegnare all’addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli a trattare gli animali con riguardo e ad accudirli in modo corretto.
Art. 4 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3
2La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:
3La parte teorica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:
a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
b. trattamento corretto degli animali e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
c. esecuzione corretta e rispettosa dei servizi offerti;
d. pulizia e disinfezione dell’ambiente e degli apparecchi.
Art. 5 Contenuto della parte pratica
1La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.
2La parte pratica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni legate al servizio offerto.
Art. 7 cpv. 2
2La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura:
a. per il personale addetto al trasporto di volatili almeno 2 giorni lavorativi, che devono essere impiegati per i volatili;
b. per il personale addetto al trasporto di animali da compagnia, animali da laboratorio o animali selvatici almeno 2 giorni lavorativi, che devono essere impiegati per le specie di questo gruppo di animali trasportate regolarmente.
c. in tutti gli altri casi 5 cinque giorni lavorativi, di cui almeno uno deve essere impiegato per ogni gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a-d.