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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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4bisNei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.
Art. 73 cpv. 2
2È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni o altri strumenti ausiliari muniti di elementi sporgenti verso l‟interno e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.
Art. 74 Formazione per i servizi di difesa
1L‟addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:
a. i cani di servizio;
b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa;
c. i cani che sono utilizzati presso imprese di sicurezza private autorizzate dal diritto cantonale o che sono previsti per un tale impiego.
2La persona responsabile dell‟addestramento come cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:
a. i cani sono contrassegnati e registrati correttamente;
b. sono ammessi all‟addestramento soltanto i cani con una formazione di base sufficiente nell‟addestramento per i servizi di difesa; e
c. i conduttori cinofili godono di un‟ottima reputazione.
3Nell‟addestramento di cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.
4Chi effettua l‟addestramento di cani per i servizi di difesa secondo il capoverso 1 lettere b e c deve annunciarsi all‟autorità cantonale competente. L‟addestramento di tali cani per i servizi di difesa può avvenire soltanto sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d‟esame secondo il quale avviene l‟addestramento per i servizi di difesa e la formazione del personale ausiliario deve essere inoltrato con la notifica.
Art. 74a Addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da
conduzione del bestiame
1L‟addestramento di cani per la sorveglianza di animali da reddito contro gli attacchi dei grandi predatori (cani da protezione del bestiame) e per la conduzione degli animali da reddito (cani da conduzione del bestiame) è consentito se si impiegano razze canine idonee a tale scopo.
2Per l‟addestramento e l‟esame di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame è ammessa l‟utilizzazione di animali da reddito vivi.
3Il Dipartimento federale dell‟ambiente, dei trasporti, dell‟energia e delle comunicazioni emana disposizioni concernenti l‟idoneità, l‟allevamento, l‟addestramento, la detenzione e l‟impiego di cani da protezione del bestiame.