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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Art. 10 cpv. 3
Concerne solo il testo francese
Art. 14 Deroghe alle disposizioni
Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.
Art. 16 cpv. 2 lett. h e m
2In particolare è vietato:
h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista stabilita dall‟UFV in un‟apposita ordinanza;
m. utilizzare sistemi di recinzione a scarica elettrica non visibili dagli animali.
Art. 17 lett. j-n
Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:
j. l‟introduzione o l‟iniezione di sostanze o di prodotti che modificano il temperamento naturale e il comportamento dell‟animale;
k. l‟immissione di corpi estranei e la somministrazione di sostanze che entrano nel rumine mediante una sonda;
l. fasciare in modo eccessivamente stretto i garretti e privare l‟animale del liquido dei tessuti nel settore dei garretti;
m. l‟utilizzo di colla o di dispositivi meccanici per modificare la forma e la posizione dei capezzoli;
n. interventi meccanici, fisici o elettrici alle mammelle e tempi lunghi tra una mungitura e l‟altra, che modificano la forma naturale delle mammelle o che causano uno stato di riempimento che va oltre i limiti fisiologici.
Art. 21 lett. g e h
Sui cavalli è inoltre vietato:
g. sbarrarli;
h. usare metodi che provocano un‟ipertensione del collo o del dorso.
Art. 22 cpv. 1 lett. c e d
1Sui cani è inoltre vietato:
c. sopprimere gli organi vocali;