Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
compagnia a titolo professionale, alleva pesci commestibili e da ripopolamento a titolo professionale e per chi è addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli. Ai fini di una maggiore leggibilità il titolo è stato riassunto e
formulato in maniera più concisa.
Articolo 2, articolo 4 capoversi 2 e 3, articolo 5
I nuovi requisiti formativi introdotti nell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 97 cpv. 2 OPAn: Requisiti di formazione per l’allevamento e la detenzione
professionali di decapodi nonché di pesci commestibili e di ripopolamento; art. 102 cpv. 5 OPAn: Requisiti di formazione per l’erogazione di servizi inerenti alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli) devono essere integrati anche nell’ordinanza sulla formazione. Le presenti aggiunte all’ordinanza sulla formazione concernono la definizione degli obiettivi e dei contenuti delle nuove formazioni disciplinate dall’OPAn.
Articolo 7 capoverso 2 e articolo 9 capoverso 1 lettere f-h
L’articolo 150 capoverso 1 OPAn prescrive un obbligo di formazione per il personale impiegato nel trasposto di bestiame. Tuttavia, le relative disposizioni dell’ordinanza sulla formazione interessano soltanto il trasposto di animali da reddito.
Dall’esperienza maturata nella pratica risulta che sempre più spesso vengono trasportati anche animali che non sono da reddito, motivo per cui è importante disciplinare anche la formazione del personale addetto al loro trasporto. Le modifiche dell’ordinanza sulla formazione tengono conto di quest’evoluzione e disciplinano ora anche gli obiettivi e i contenuti della formazione per il trasporto di animali da
compagnia, da laboratorio e selvatici.
Articolo 11
La formazione pratica del personale del macello dev’essere orientata alle necessità specifiche dell’azienda di macellazione. Per tutte le aziende vengono armonizzati i requisiti e adeguati sulla base di quelli concernenti la macellazione di pollame. D’ora in poi i criteri relativi alle istruzioni di lavoro di cui all’articolo 177a assicureranno che, in caso di cambiamento d’impiego, i nuovi collaboratori siano introdotti all’aspetto pratico delle fasi operative e acquisiscano familiarità con i requisiti tecnici degli apparecchi di stordimento.
Gran parte del personale del macello (tra l’80 e il 90%) lavora presso medie e grandi imprese, occupandosi principalmente di un gruppo di animali, se non di una o due singole fasi del processo di macellazione. Un’esercitazione pratica può svilupparsi soltanto nell’arco di diverse settimane. Un corso pratico di due giorni riguardante specie animali che non si incontreranno più una volta terminata la formazione per personale del macello può aumentare il rischio di compiere atti scorretti in una successiva fase d’impiego. È invece fondamentale che, ogni volta che una persona è assunta per un nuovo impiego, le sia garantita un’accurata introduzione all’aspetto pratico delle fasi operative. Le aziende sono tenute a considerare questo aspetto nelle istruzioni di lavoro.
Articolo 34 capoverso 2
Per non logorare la capacità di concentrazione di detentori e cani, l’ordinanza sulla formazione limita la durata dei corsi pratici a un’ora. Capita che alcuni proprietari di