Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 4 pagine

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cani seguano un corso dopo l’altro. La nuova disposizione lo vieta, precisando esplicitamente che può essere frequentata soltanto un’unità di corso al giorno.

Titolo prima dell’articolo 44°

Capitolo 4a

Questo capitolo contiene le disposizioni sulla formazione per il conseguimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 76 capoverso 3 OPAn per utilizzare gli apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani.

Articoli 44a, 44b, 44c e 44d

Secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn l’autorità cantonale può autorizzare le persone che dimostrano di possedere le capacità richieste a utilizzare

eccezionalmente apparecchi a scopi terapeutici di cui al capoverso 2, che di regola non sono ammessi. Spetta all’autorità cantonale verificare se la persona dispone delle capacità richieste. La presente ordinanza fissa il contenuto e la forma della relativa formazione.

Articolo 48 capoverso 1 lettere c e f

La nuova formulazione alle lettere c e f tiene conto del fatto che i pappagallini fanno parte degli psittacidi e le rane Xenopus degli anfibi menzionati nell’attuale versione. La nuova formulazione, più generica, permette di inglobare maggiori specie.

Capitolo 8: Titolo

Il presente capitolo disciplina il regolamento d’esame per la formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello, dei formatori dei detentori di animali nonché per il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali nonché per l’esame cantonale delle persone che intendono utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn. Per maggiore

chiarezza, si è rinunciato a elencare tutte le formazioni che secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali devono essere concluse con un esame.

Articolo 58 capoversi 3 e 4, articolo 63 capoversi 4 e 5

I presenti complementi specificano il regolamento d’esame cantonale per chi intende utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn e il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali. Queste precisazioni sono

necessarie poiché finora questi due esami non erano disciplinati nell’ordinanza sulla formazione.

Articolo 66

Poiché si temeva di svantaggiare i partecipanti con una scarsa formazione

scolastica, l’ordinanza sulla formazione prevedeva finora soltanto un esame orale per il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello. Nella pratica si è ora costatato che l’organizzazione e la realizzazione degli esami orali possano risultare problematiche, per cui si è deciso di lasciare la scelta ai formatori se

svolgere un esame orale o scritto.