Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine

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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua Partiti

I Verdi liberali propongono di instaurare un collegamento con l’idoneità al mercato del lavoro.

Il partito ecologista approva la sussidiarietà di cui sopra.

Associazioni di categoria dell’economia

Economiesuisse chiede che il capoverso sia concretizzato e interpretato in modo restrittivo.

Cerchie interessate

La cgas è dell’opinione che lo Stato non debba assumere un ruolo solamente sussidiario.

VAA e LCH auspicano un impegno maggiore di Confederazione e Cantoni nel settore della formazione continua delle persone che forniscono prestazioni di volontariato. Per LCH è importante anche la formazione dei genitori.

OdASanté approva il principio.

CSSPC teme che questo principio di sussidiarietà renderà impossibile la formazione continua di orientamento professionale presso le scuole professionali.

suissetec chiede il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro al capoverso 3.

La FSEA chiede una definizione più chiara della responsabilità di Confederazione e Cantoni.

Secondo SLL occorrerebbe menzionare, oltre alle «capacità», anche le «risorse».

Settore universitario

swissuni vorrebbe cancellare il segmento «A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata». Le università dovrebbero poter offrire corsi di formazione continua in tutti campi e non solo là dove mancano offerte di operatori privati.

Capoverso 4 Cantoni

VS propone di inserire in questo capoverso la possibilità per Confederazione e Cantoni di emanare un obbligo di formazione continua.

Cerchie interessate

SIA chiede l’introduzione di un sistema di crediti in un apposito capoverso 5.

Settore universitario

AMS tiene a specificare che il capoverso si riferisce alla «formazione continua non formale».

Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità

1

La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e sviluppo della qualità.

2

La garanzia e lo sviluppo della qualità devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:

a. i programmi d’apprendimento;

b. la qualifica dei formatori;

c. le procedure di qualificazione;

d. le informazioni in merito alle offerte.

3

Sulla base della proposta della Conferenza sulla formazione continua (art. 21), l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può emanare direttive relative alla garanzia e allo sviluppo della qualità nonché alla relativa attestazione.

4

La Confederazione e i Cantoni si adoperano per garantire che la formazione continua di cui sono responsabili sia di elevata qualità.

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