Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine

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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua

Settore universitario

Per la CUS la convalida dovrebbe competere unicamente agli istituti in cui si svolge la formazione successiva. Lo Stato non dovrebbe intromettersi in questo ambito.

LA CRUS ritiene che non sia compito di una legge sulla formazione continua disciplinare la questione della convalida ai fini della formazione formale.

FH Svizzera approva esplicitamente l’articolo e chiede la possibilità di una convalida ai fini della formazione non formale.

SUP-CH sottolinea l’importanza di una convalida ai fini della formazione formale.

Swissuni approva in via di principio l’aspetto della convalida e avanza una proposta di testo:

1

« Die in nicht-formaler und informeller Bildung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können an Bildungsgänge und -abschlüsse angerechnet werden, sofern die Anrechenbarkeit aus Sicht der Institution gegeben ist, die den Bildungsgang oder –abschluss verantwortet.

2

Sie bezeichnen die Organe, welche für die Förderung der Anerkennung und Anrechnung sowie die notwendige Transparenz sorgen».

Capoverso 2 Cantoni

LU fa presente che non dev’essere istituita una burocrazia centralizzata. La competenza è innanzitutto dell’istituzione in cui si svolge la formazione successiva.

Andrebbero inoltre osservati gli sviluppi internazionali. Quest’opinione è condivisa da TG che, per il resto, giudica l’articolo insufficiente.

NE teme che il capoverso pregiudichi l’autonomia delle scuole universitarie e auspica una precisazione.

Cerchie interessate

Anche secondo Hotelleriesuisse la convalida compete all’istituto in cui si svolge la formazione successiva. Inoltre, andrebbero coinvolte le organizzazioni del mondo del lavoro. Quest’opinione è condivisa da holzbau, USIE, alliance F e carnasuisse.

Secondo alliance F, la validazione non deve in nessun caso essere delegata alle scuole, in quando queste ultime sarebbero troppo implicate nel mercato.

Swiss Dental Hygienists teme un aumento degli oneri per gli istituti.

Secondo REG occorre precisare gli organi.

Settore universitario

COHEP fa notare che, secondo l’articolo 2 capoverso 2, la decisione sulla convalida compete alle scuole universitarie. CUS e CRUS auspicano una precisazione specifica in tal senso.

Il Consiglio dei PF sottolinea che la LPSU prevede già una serie di norme.

Secondo FH Svizzera occorre precisare gli organi.

Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità

Nel contesto della formazione continua da loro disciplinata o sostenuta, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare per:

a. realizzare l’effettiva parità tra donna e uomo;

b. considerare le particolari esigenze dei disabili;

c. facilitare l’integrazione degli stranieri;

d. migliorare l’idoneità al mercato delle persone poco qualificate.

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