Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine

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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua

TG fa notare che le prescrizioni valgono unicamente per offerte di diritto pubblico e che rappresentano pertanto una limitazione unilaterale.

BE auspica una spiegazione dell’espressione «buon funzionamento della concorrenza». Vista la loro durata, il Cantone respinge però un’applicazione su larga scala di procedure di gara.

ZH fa notare che nel settore delle scuole universitarie e in quello della formazione professionale le prescrizioni sulla concorrenza sono già sufficienti.

Secondo VD vi sarebbero settori della formazione continua con possibilità di autofinanziamento troppo limitate (p. es. nell’ambito delle competenze di base).

JU teme l’insorgere di un conflitto d’obiettivi con il principio del pari trattamento nonché di problemi nell’ambito della formazione continua dei docenti (dove lo Stato è il datore di lavoro).

TI rimanda al parere della CUS.

Partiti

Per il PS il principio è eccessivo.

Il PLR approva l’articolo in modo esplicito, ma ne propone una riformulazione sulla base dell’articolo 11 LFPr.

L’UDC approva l’articolo, pur chiedendosi cosa s’intenda per «buon funzionamento della concorrenza».

I Verdi liberali approvano l’articolo in modo esplicito. Confederazione e Cantoni non dovrebbero fungere da operatori della formazione continua. I mandati dovrebbero essere conferiti mediante procedure di gara.

I Verdi temono che l’articolo possa portare a offerte di basso profilo per nulla interessanti per il mercato.

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’associazione delle città ritiene che il principio sarebbe sia in un rapporto conflittuale con le pari opportunità e la responsabilità personale. Quale misura d’accompagnamento si potrebbe ipotizzare il rilascio di buoni di formazione.

Associazioni di categoria dell’economia

SIC Svizzera teme che il principio della concorrenza possa compromettere la qualità dell’offerta.

Le disposizioni dell’articolo si limiterebbero in modo unilaterale agli operatori di diritto pubblico.

Gli operatori pubblici, inoltre, sono vincolati al rispetto di salari minimi, il che ne limiterebbe la competitività.

Disposizioni come quelle dell’articolo 11 LFPr devono avere la precedenza su questo principio.

Secondo SIC Svizzera occorre definire cosa s’intende per «buon funzionamento della concorrenza». L’ASB si dichiara esplicitamente a favore del principio.

L’USS, per contro, ne chiede l’eliminazione in quanto sussisterebbe il pericolo che porti a offerte formative di basso profilo.

Economiesuisse e SAV approvano il principio. Diverse organizzazioni affiliate alla SAV si interrogano sulla sua applicazione.

La FSA fa notare che gli operatori statali avrebbero la possibilità d’intervenire in settori che non rientrano tra i loro compiti principali. Questa possibilità dev’essere esclusa in modo inequivocabile.

Cerchie interessate

Per VSP, edu-suisse, HKBB, scienceindustries e FER si tratta di un principio fondamentale.

CSSS, CSSS-T, ASCFS, Hotelleriesuisse, PharmaSuisse, SMC, H+, SVA, FSVL, Curaviva, FSAS e MPA approvano il principio.

Pflegehelfer approvano la presa in considerazione della concorrenza, ma dubitano che possa funzionare efficientemente in tutti i settori.

Gewerbeverband LU, holzbau e ODEC approvano il principio, ma ne mettono in discussione l’applicabilità. BZZ esprime un parere analogo.

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