Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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4.4 Collaborazione
Diversi Cantoni e altri partecipanti alla consultazione auspicano che la collaborazione con MeteoSvizzera, ritenuta buona e importante, figuri espressamente nella legge. Fanno
presente che, in virtù della Costituzione federale, la Confederazione ha l’obbligo di
collaborare con i Cantoni nell’ambito della sicurezza del Paese e della protezione della popolazione e di fornire ai Cantoni le informazioni necessarie. Inoltre, chiedono che nella legge siano inseriti la collaborazione con le assicurazioni immobiliari cantonali e il loro diritto di accedere direttamente alle prestazioni meteorologiche e climatologiche.
Due Cantoni propongono di sostituire l’espressione «settore Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» con «esercito». Inoltre, in alcuni pareri è stato proposto di ridurre l’elenco degli uffici federali che figura all’articolo 5 capoverso 1, stralciando la Centrale nazionale d’allarme e l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, poiché il primo appartiene all’Ufficio federale della protezione della
popolazione e il secondo all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Un partecipante alla consultazione auspica che la collaborazione con gli istituti di ricerca del settore dei PF e le università sia sancita nella legge.
4.5 Prestazioni commerciali
Numerosi partecipanti alla consultazione non sono contrari al fatto che l’Istituto possa fornire prestazioni commerciali, ma sottolineano che è necessario provvedere affinché le
disposizioni legali volte a evitare la concorrenza dei privati, il sovvenzionamento trasversale e la distorsione della concorrenza siano rigorosamente rispettate.
Un partecipante alla consultazione teme che, con l’istituzione di una società, l’Istituto possa intervenire come concorrente sul mercato.
L'SMA deplora con fermezza che l’Istituto possa fornire prestazioni commerciali dato che è impossibile evitare il sovvenzionamento trasversale e la distorsione della concorrenza se i soggetti che forniscono prestazioni commerciali sono gli stessi che svolgono i compiti di diritto pubblico. Lamenta inoltre che non sono previsti strumenti efficaci volti a garantire il controllo del rispetto della disposizione legale da parte dell’Istituto. Secondo l'SMA, una possibilità potrebbe essere quella di introdurre per l’ufficio di revisione l’obbligo di sottoporsi a un audit della neutralità sotto il profilo della concorrenza e di presentare al Consiglio federale un rapporto accessibile al pubblico. Inoltre basterebbe che l’Istituto continuasse a fornire le prestazioni di servizio pubblico di qualità elevata, essendo gli operatori privati in grado di soddisfare con la stessa competenza specialistica le esigenze del mercato privato. Secondo l'SMA, la maggiore presenza sul mercato privato è dettata soltanto da ragioni di ordine fiscale, il che è contrario alla libertà economica.
Un numero importante di Cantoni non ammette che prestazioni d’interesse pubblico debbano essere acquistate come prestazioni commerciali e chiede pertanto un adeguamento della disposizione che disciplina le prestazioni commerciali.
Un Cantone reputa che l’Istituto debba fornire le prestazioni commerciali senza incrementare l’organico.
Due partecipanti alla consultazione, invece, ritengono che l’Istituto debba avere la possibilità di impiegare considerevoli risorse supplementari per poter provvedere alle prestazioni commerciali.
Per quanto concerne le prestazioni commerciali, diversi partecipanti fanno presente che la delimitazione tra i compiti di diritto pubblico e le prestazioni commerciali non è chiara e che occorre pertanto precisarla. È importante vigilare affinché l’Istituto non trascuri nessun compito di diritto pubblico a favore dei compiti lucrativi di diritto privato e non si vengano a creare situazioni di distorsione della concorrenza.