Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

Cpv. 2

Il Cantone ZH raccomanda di definire già nella legge i punti essenziali dei gradi di riservatezza e dei diritti d’accesso.

Il Cantone AG consiglia di esaminare il numero ragionevole e praticabile di gradi di riservatezza, tenendo eventualmente conto delle esperienze già fatte nelle prove pilota.

Per il Cantone FR, questo capoverso va precisato in modo da riservare l’accesso alla cartella del paziente informatizzata unicamente ai professionisti della salute.

Per Swisscom, cinque gradi di riservatezza non sono attuabili nella quotidianità medica e sono quindi estranei alla pratica; in base alle esperienze internazionali, tre gradi di riservatezza sono sufficienti.

AWS fa notare che non è possibile valutare se cinque gradi di riservatezza siano sufficienti fondandosi unicamente su una base teorica.

DJS osserva che nella legge manca un rimando ai cinque gradi di riservatezza menzionati nel rapporto esplicativo.

Secondo kf, il capoverso va completato come segue: «Il Consiglio federale stabilisce le modalità per l’attribuzione dei gradi di riservatezza e la definizione dei diritti d’accesso in generale e in situazioni di emergenza medica.» Inoltre l’ordine dei capoversi 2 e 3 va invertito.

Cpv. 3

Per i Cantoni AR, AG, AI, LU, SG nonché privatim e UHBS, la legge deve stabilire espressamente chi sia competente per la comunicazione all’interessato in caso di accesso di emergenza.

PPD, SKS, OSP e Pro Mente Sana chiedono che i pazienti siano informati per scritto degli accessi in caso di emergenza.

ASC propone di precisare il capoverso aggiungendo che il paziente deve essere informato a posteriori dell’avvenuto accesso di emergenza. PH CH e HL7 chiedono un’informazione attiva del paziente.

H+ è favorevole a uno stralcio del rifiuto dell’accesso di emergenza secondo il capoverso 3. La situazione di emergenza medica deve inoltre assolutamente essere definita in modo più preciso. Per motivi di certezza del diritto, il Cantone BE chiede una definizione del concetto di emergenza all’articolo 2.

CMC teme che in caso di accesso di emergenza il paziente possa tutt’al più invocare la disposizione penale di cui all’articolo 17, il che è semplicemente disfunzionale e non è di grande utilità.

H+ propone la seguente formulazione per quanto riguarda l’informazione sugli accessi di emergenza: «Il paziente deve potersi informare ed essere informato in qualsiasi momento su chi ha avuto accesso ai suoi dati e quando.»

Inoltre secondo kf il concetto di situazione di emergenza deve essere definito in modo restrittivo nel diritto esecutivo.

Secondo ePower e ICT bisogna poter dimostrare in modo inequivocabile quale specialista ha avuto accesso ai dati in una situazione di emergenza.