Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

Art. 6 Obbligo delle comunità

Le comunità certificate devono garantire che i dati rilevanti a fini terapeutici per i quali il paziente ha autorizzato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 siano resi accessibili nella cartella del paziente informatizzata.

Il Cantone ZG propone la seguente formulazione: «Le comunità certificate rendono accessibili nella cartella del paziente informatizzata i dati rilevanti a fini terapeutici per i quali …». La formulazione proposta nell’avamprogetto solleva problemi di responsabilità per le comunità: da un lato, esse devono infatti garantire che i dati siano resi accessibili e, dall’altro, che i pazienti possano bloccare i dati in qualsiasi momento, secondo l’articolo 4.

FMH sottolinea che occorre fare una chiara distinzione tra la messa a disposizione della funzionalità per poter accedere alla cartella del paziente informatizzata e gestirla e il compito dei professionisti della salute di immettere o gestire informazioni nella cartella per conto del paziente.

CMC precisa che i dati devono essere resi accessibili non dalla comunità, bensì dai professionisti della salute che vi fanno parte. CMC considera inoltre assolutamente indicata la regolamentazione nella legge della cosiddetta comunità di riferimento. Manca la competenza dei professionisti della salute di cancellare dati resi accessibili.

HL7 chiede un rimando all’articolo 8 in questo articolo.

Per kf manca una descrizione chiara degli obblighi per gli aventi diritto di accesso, in particolare dell’obbligo di non diffondere dati a terzi e di non effettuare e conservare copie al di fuori delle cartelle.

Secondo ISSS occorre ancorare chiaramente nella legge la comunità di riferimento. Vanno pertanto previste le seguenti aggiunte:

«1 Le comunità certificate devono garantire che:

a. i dati rilevanti a fini terapeutici per i quali il paziente ha autorizzato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 siano resi accessibili nella cartella del paziente informatizzata;

b. in caso di revoca o di decesso del paziente tali dati siano eliminati dalla cartella del paziente informatizzata, sempre che la morte sia avvenuta per cause naturali o un’eventuale procedura giudiziaria di accertamento della causa del decesso sia stata chiusa;

c. i dati eliminati dalla cartella del paziente informatizzata siano conservati in un luogo sicuro assieme all’ora esatta dell’iscrizione e dell’eliminazione dalla cartella del paziente informatizzata fino alla scadenza del termine di conservazione della documentazione relativa ai trattamenti a cui è sottoposto il paziente;

d. tutti gli accessi ai dati scritti dalla comunità nella cartella del paziente informatizzata siano registrati e i protocolli siano conservati durante la stessa durata dei dati secondo la lettera c;

e. escludere l’accesso ai dati da parte di professionisti della salute in situazioni di emergenza medica.

2 La comunità di riferimento del paziente è tenuta a:

a. garantire che i diritti d’accesso rilasciati dal paziente siano conservati presso la comunità di riferimento;