Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Art. 4 Diritti d’accesso
1Il paziente può:
a. accedere ai propri dati tramite un portale certificato;
b. attribuire ai propri dati diversi gradi di riservatezza;
c. definire e adeguare i diritti d’accesso ai propri dati;
d. negare a singoli professionisti della salute l’accesso ai propri dati;
e. escludere l’accesso ai dati da parte di professionisti della salute in situazioni di emergenza medica.
2Il Consiglio federale stabilisce le modalità per l’attribuzione dei gradi di riservatezza e la definizione dei diritti d’accesso.
3In situazioni di emergenza medica, i professionisti della salute possono accedere ai dati della cartella del paziente informatizzata anche senza diritti d’accesso, sempre che il paziente non abbia escluso l’accesso secondo il capoverso 1 lettera e. Il paziente dev’essere informato dell’accesso ai suoi dati.
Per H+, SKS e OSP, il paziente deve assolutamente poter consultare i protocolli di accesso di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera d. Anche secondo i Cantoni AR, AG, AI, BS, LU, SG, SO nonché privatim, PPD, PLR, PEV, SKS, OSP, PH CH, eCH e HL7 la questione della consultazione dei logfile non è chiara. I pazienti dovrebbero potersi rivolgere a un organismo previsto dalla legge, ad esempio la comunità di riferimento, che procuri loro i protocolli di accesso.
Rimandando all’articolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati, il Cantone TI chiede di menzionare espressamente che l’accesso avviene mediante una procedura di richiamo.
Il Cantone ZG chiede una rielaborazione completa dell’articolo 4, dal momento che la cartella del paziente informatizzata è inutilizzabile se il professionista della salute non può fidarsi dei dati contenuti in essa perché potrebbero addirittura essere incompleti.
Per motivi di protezione dei dati, il Cantone ZG approva espressamente il fatto che i pazienti possano gestire autonomamente i diritti d’accesso. Viste le complesse questioni associate, essi devono tuttavia essere sostenuti da un organismo indipendente, altrimenti vi è il pericolo che non possano tutelare i loro diritti come vogliono e, per semplicità, concedano l’accesso a tutti. La legge dovrebbe pertanto prevedere la presenza di un organismo di consulenza (p.es. organizzazione di pazienti) gratuito.
Il Cantone SZ e Pro Mente Sana attirano l’attenzione sul pericolo di processi eccessivamente burocratici.
PEV critica la gestione troppo complicata dei diritti d’accesso. Essa deve comportare un onere supplementare minimo sia per i pazienti sia per i professionisti della salute.
CMC ritiene che la prevista regolamentazione dei diritti d’accesso non sia praticabile. Un aiuto potrebbe giungere dalle seguenti offerte di sostegno: formazione dei medici e degli assistenti di studio medico, istituzione di uno sportello centrale a cui il medico possa indirizzare il paziente, sussidi formativi e spiegazioni mediante portali online, formulari standard, istituzione di un mediatore in caso di controversie. I costi di queste offerte di sostegno devono andare a carico della Confederazione e dei Cantoni ed eventualmente essere riversati sui pazienti.
Per UHBS, siccome le modalità dei diritti d’accesso sono molto complesse, la loro gestione presuppone un investimento di tempo enorme.
UCS constata che l’attribuzione dei diritti d’accesso si basa su un’ampia libertà e autonomia dei pazienti. Bisogna chiedersi se il paziente sia in grado di impostare l’attribuzione dei diritti