Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Art. 5 Identificazione
1Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata le seguenti persone devono disporre di un’identità elettronica sicura:
a. i pazienti;
b. i professionisti della salute.
2Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.
3Esso può prevedere che il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possa essere utilizzato dalle comunità certificate come caratteristica di identificazione dei pazienti.
4Il Consiglio federale stabilisce gli strumenti di identificazione autorizzati e le condizioni per la procedura di rilascio.
Cpv. 1
economiesuisse, Interpharma e vips propongono la seguente modifica: «Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata tutti gli aventi diritto devono disporre di un’identità elettronica sicura.» Sono così inclusi sia i pazienti sia i professionisti della salute nonché eventuali altri gruppi. Le lettere a e b possono quindi essere stralciate.
Inselspital e SSIM propongono il seguente adeguamento: «Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata gli aventi diritto devono disporre di un’identità elettronica sicura; gli aventi diritto sono: a. i pazienti; b. i professionisti della salute.»
HL7 propone la seguente formulazione: «Per trattare i dati nella cartella clinica informatizzata tutti i partecipanti al sistema devono disporre di un’identità elettronica sicura.»
Secondo IHE, questo capoverso suggerisce che vi sono anche possibilità di accesso insicure; IHE propone pertanto la seguente formulazione: «Per trattare e consultare i dati nella cartella del paziente informatizzata è necessaria un’identità elettronica sicura.»
kf auspica la sostituzione di «pazienti» con «titolari delle cartelle».
Cpv. 2
Per SASIS è importante che vi sia una regolamentazione unitaria. La norma europea ETSI TS 102 042 relativa alle firme elettroniche avanzate dovrebbe servire da standard accanto alla RFC 5280. L’importante è che gli identificatori siano revocabili e deve esserci un servizio che generi e gestisca gli identificatori primari, analogamente a SuisseID.
FMH propone la seguente riformulazione: «Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche che possono essere utilizzate per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.»
Secondo ASD, l’utilizzazione del numero GLN non pone alcun problema ai droghieri.
Cpv. 3
Il Cantone TI rileva che occorre disciplinare esplicitamente le condizioni per l’uso del NAVS13 quale identificatore dei pazienti e la garanzia che il NAVS13 non figuri né nei dati