Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine

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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione

Art. 5 Identificazione

1Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata le seguenti persone devono disporre di un’identità elettronica sicura:

a. i pazienti;

b. i professionisti della salute.

2Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.

3Esso può prevedere che il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possa essere utilizzato dalle comunità certificate come caratteristica di identificazione dei pazienti.

4Il Consiglio federale stabilisce gli strumenti di identificazione autorizzati e le condizioni per la procedura di rilascio.

Cpv. 1

economiesuisse, Interpharma e vips propongono la seguente modifica: «Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata tutti gli aventi diritto devono disporre di un’identità elettronica sicura.» Sono così inclusi sia i pazienti sia i professionisti della salute nonché eventuali altri gruppi. Le lettere a e b possono quindi essere stralciate.

Inselspital e SSIM propongono il seguente adeguamento: «Per trattare i dati nella cartella del paziente informatizzata gli aventi diritto devono disporre di un’identità elettronica sicura; gli aventi diritto sono: a. i pazienti; b. i professionisti della salute.»

HL7 propone la seguente formulazione: «Per trattare i dati nella cartella clinica informatizzata tutti i partecipanti al sistema devono disporre di un’identità elettronica sicura.»

Secondo IHE, questo capoverso suggerisce che vi sono anche possibilità di accesso insicure; IHE propone pertanto la seguente formulazione: «Per trattare e consultare i dati nella cartella del paziente informatizzata è necessaria un’identità elettronica sicura.»

kf auspica la sostituzione di «pazienti» con «titolari delle cartelle».

Cpv. 2

Per SASIS è importante che vi sia una regolamentazione unitaria. La norma europea ETSI TS 102 042 relativa alle firme elettroniche avanzate dovrebbe servire da standard accanto alla RFC 5280. L’importante è che gli identificatori siano revocabili e deve esserci un servizio che generi e gestisca gli identificatori primari, analogamente a SuisseID.

FMH propone la seguente riformulazione: «Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche che possono essere utilizzate per l’identificazione dei pazienti e dei professionisti della salute.»

Secondo ASD, l’utilizzazione del numero GLN non pone alcun problema ai droghieri.

Cpv. 3

Il Cantone TI rileva che occorre disciplinare esplicitamente le condizioni per l’uso del NAVS13 quale identificatore dei pazienti e la garanzia che il NAVS13 non figuri né nei dati

8 RS 831.10