Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
4.2.4 Sezione 5: Disposizioni penali Art. 17
1Chiunque accede intenzionalmente a una cartella del paziente informatizzata senza esservi autorizzato è punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale9 non commini una pena più severa.
2Se l’autore ha agito per negligenza la pena è della multa fino a 10 000 franchi.
AMG, FMH e VSVA ritengono che le multe dovrebbero essere più severe in modo da avere un effetto dissuasivo anche per le imprese.
Il Cantone ZG chiede un abbassamento dell’importo massimo della multa, sia in caso di atto intenzionale sia in caso di azione per negligenza.
Swisscom considera le disposizioni penali inutilmente severe rispetto alla legge sulla protezione dei dati.
Per PPS, la fattispecie dovrebbe essere perseguita d'ufficio e le disposizioni penali impostate di conseguenza.
svbg e ASI suggeriscono di punire anche il conseguimento di diritti d’accesso con l’inganno.
Cpv. 1
FMH propone la seguente formulazione: «Chiunque accede intenzionalmente a una cartella del paziente informatizzata senza esservi autorizzato o estorce al paziente diritti d’accesso sfruttando una situazione di emergenza o un errore è punito…»
AWS fa notare che, nella pratica, per motivi organizzativi occorre consentire al personale ausiliario di immettere dati e accedere a dati del paziente, su ordine di un fornitore di prestazioni registrato.