Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 61 pagine
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Legge federale sulla cartella del paziente informatizzata – risultati della procedura di consultazione
Art. 14 Accordi internazionali
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
a. sulla partecipazione a programmi e progetti internazionali volti a promuovere il trattamento elettronico dei dati nel settore sanitario;
b. sull’adesione a organismi internazionali al fine di promuovere la messa in rete elettronica nel settore sanitario.
Per il Cantone ZH, queste competenze sono troppo vaghe.
UDC chiede lo stralcio dell’articolo.
kf sottolinea che non spetta alla Confederazione promuovere l’introduzione delle cartelle. L’articolo va quindi stralciato.
Art. 15 Valutazione
1Il Dipartimento federale dell’interno provvede affinché l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure adottate in virtù della presente legge siano valutate periodicamente.
2Conclusa la valutazione, presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone proposte sull’ulteriore modo di procedere.
Il Cantone GE saluta una valutazione regolare della legge, che comprenda anche test di sicurezza, trattandosi di un elemento centrale per un sistema sanitario informatizzato.
Per FMH, la valutazione prevista è giusta e importante; fondamentale è la verifica della protezione dei dati.
Inselspital e SSIM salutano questo articolo e auspicano che i criteri di valutazione siano pubblicati.
Per il Cantone ZH non è chiaro cosa si voglia ottenere con questa disposizione.
Per AWS non è chiaro quali indicatori e cosa esattamente si voglia paragonare nell’ambito della valutazione.
Cpv. 1
Secondo ePower e ICT, il capoverso va adeguato come segue: «La verifica periodica dell’efficacia, dell’adeguatezza e dell’economicità è assicurata da un organismo indipendente.»