Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
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2.1 Modifica del Codice civile
Art. 125 cpv. 2 n. 6 abrogato
Cfr. il commento agli articoli 285 e 285a AP CC.
Art. 131 (modificato) e 131a (nuovo), 176a (nuovo), 290 capoverso 2 (nuovo)
Aiuto all’incasso
Secondo il rapporto «Armonizzazione dell’anticipo e dell’incasso degli alimenti», le prestazioni di aiuto all’incasso variano fortemente da Cantone a Cantone. In un Cantone, ad esempio l’assistenza si limita alla consegna di un promemoria, mentre in altri tali prestazioni possono comprendere il contatto diretto con il genitore debitore e la conclusione di un accordo di versamento, l’avvio di procedimenti civili, di esecuzione ecc. (cfr. 1.5.1.3).
Dal rapporto appena citato emerge inoltre che l’aiuto all’incasso prestato ai creditori stranieri di alimenti, sulla base di accordi di assistenza amministrativa e giudiziaria per l’esazione internazionale di prestazioni alimentari, supera quello offerto ai creditori svizzeri per l’incasso dei contributi di mantenimento in Svizzera. Conformemente all’articolo 27 numero 4 della Convenzione dell’ONU, gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In Svizzera, è l’Autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) a fornire una consulenza alle autorità svizzere o straniere oppure ai patrocinatori legali privati sulle possibilità esistenti per l’esazione delle prestazioni di mantenimento all’estero80. L’Autorità centrale riceve le domande di esazione di prestazioni alimentari che le vengono sottoposte dalle autorità d’incasso cantonali per essere trasmesse all’estero e inoltra le domande di esazione di prestazioni alimentari provenienti dall’estero alle autorità d’incasso cantonali competenti, affinché provvedano alla loro evasione. Le autorità d’incasso designate dai Cantoni trattano i casi sul piano materiale, svolgendo i compiti e le procedure previsti nelle convenzioni. Esse prestano la loro assistenza ai creditori residenti in Svizzera, aiutandoli a preparare la documentazione da allegare alla domanda, inoltrando la domanda all’UFG affinché questi la trasmetta all’autorità ricevente estera e curando la successiva corrispondenza. Come accennato, il creditore residente in Svizzera che intende far valere un diritto al mantenimento in Svizzera non beneficia necessariamente delle stesse prestazioni.
Vista la situazione, il Consiglio federale si è impegnato a elaborare una serie di disposizioni per migliorare e armonizzare l’aiuto all’incasso. Per questa ragione, l'AP CC propone, all’articolo 290 capoverso 2 CC, di introdurre una delega di competenza a favore del Consiglio federale affinché disciplini l’aiuto al rimborso in un’ordinanza e compili un catalogo di prestazioni che le autorità d’incasso saranno tenute a fornire. Per farlo si richiamerà alle prassi in uso nei Cantoni e alle prestazioni previste dalle convenzioni internazionali. È
80 L’autorità centrale funge principalmente quale servizio ricevente e di trasmissione nel quadro della convenzione ONU del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero (convenzione di New York; RS 0.274.15). L’autorità centrale svolge il medesimo compito anche nel quadro di un accordo bilaterale con gli USA e di memorandum of understanding conclusi con due province canadesi. L’attività dell’autorità centrale dell’UFG è descritta in dettaglio nel citato rapporto sull’Armonizzazione a pag. 20 seg. (cfr. anche http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/ gesellschaft/internationale_alimentensache.html)