Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili. I cittadini stranieri dovranno esibire un atto equipollente rilasciato dal Paese di origine.
Affinché la Confederazione possa disciplinare in via esaustiva la materia, occorre una nuova norma costituzionale che le consenta di emanare disposizioni tese a prevenire reati contro i minori e altre persone particolarmente vulnerabili.
L’associazione «Marche blanche» ha lanciato una nuova iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che propone un nuovo articolo costituzionale33, in base al quale chi é condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. L’iniziativa popolare, depositata il 20 aprile 2011, è formalmente riuscita.
Nel quadro dell’attuale revisione totale della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport34, s’intende conferire tra l’altro nuove competenze all’UFSPO per consentirgli di verificare i precedenti penali di chi aspira a svolgere un’attività di quadri G+S, proprio nel contesto dei reati contro l’integrità sessuale. La nuova legge permette inoltre di ottimizzare le basi legali per individuare gli autori di reati sessuali e poterli escludere dalle attività di quadri G+S. Il 17 giugno 2011, nel corso delle votazioni finali, le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica.
Le innovazioni proposte consentono di adempire gli obblighi dell’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione.
2.2.4 Art. 6 Educazione dei minori
Secondo tale disposizione, ogni Stato aderente adotta le misure necessarie affinché i minori, durante l’educazione primaria e secondaria, ricevano informazioni adattate alla loro capacità evolutiva sui rischi dello sfruttamento e dell’abuso sessuali, così come sui modi per proteggersi. In tale contesto andrebbe rivolta particolare attenzione alle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione.
Competenze
Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale (art. 63 Cost.). A livello federale esistono inoltre molteplici iniziative in tale ambito. In sede di consultazione dei Cantoni, l’articolo 6 della Convenzione non è stato ritenuto problematico (cfr. in merito anche la premessa sulla competenza cantonale al n. 2.2.3).
Informazione e prevenzione in ambito scolastico
I programmi scolastici prevedono l'informazione sugli abusi e lo sfruttamento sessuali dei minori, come pure sui loro diritti. Quest’ultima è parte integrante dei programmi scolastici della Svizzera romanda35. Con il Programma d’insegnamento 21 i direttori della pubblica educazione della Svizzera tedesca stanno elaborando un
33 Art. 123c Cost.
34 RS 415.0, nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica.
35 In base al programma quadro romando, la scuola pubblica svolge la propria missione formativa improntando il lavoro degli insegnanti e degli istituti scolastici sui diritti dell’infanzia.