Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Il secondo programma nazionale, intitolato «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali», mira invece all’uso sicuro dei media audiovisivi, elettronici e interattivi da parte dei bambini e degli adolescenti; intende inoltre sostenere i genitori, gli insegnanti e gli adulti di riferimento nello svolgere i loro compiti assistivi ed educativi. La Confederazione coopera con il settore e l’industria mediatici, le ONG e i servizi locali e cantonali competenti per creare una piattaforma che agevoli i contatti, la cooperazione e lo scambio di conoscenze tra i vari attori. Un accento particolare è posto sull’elaborazione di una strategia rivolta ai giovani considerati a rischio per il loro un consumo mediatico40.

In adempimento del postulato Fehr (07.3725), il Consiglio federale presenterà, presumibilmente all’inizio del 2012, un rapporto sulle misure per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza in famiglia.

Il 1° agosto 2010 è entrata in vigore la nuova ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo41. Tali misure devono contribuire a proteggere i minori da ogni forma di violenza e di maltrattamento e dunque anche da ogni forma di abuso sessuale e dai rischi inerenti all’utilizzazione dei nuovi media.

In materia di promozione e di partecipazione della gioventù, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha approvato un disegno di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche42. È in particolare previsto estendere la legge all’animazione in campo aperto e di potenziare la forza preventiva e integrativa delle attività extrascolastiche.

Formazione professionale di base e tutela del lavoratore

La formazione professionale di base si fonda in particolare sulla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale43 e sull’ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla formazione professionale44. Parte integrante di ogni formazione professionale di base è l’insegnamento della cultura generale in una scuola professionale. Il programma quadro del 27 aprile 2006 per l’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base prevede che gli adolescenti approfondiscano la conoscenza di sé stessi, accrescano la propria autostima e sviluppino un’identità personale in seno alla società. La sessualità è discussa in relazione allo sviluppo della personalità. L’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione è invece tematizzato durante le lezioni dedicate alla società, e in particolare alla tecnologia, in tale occasione si procede altresì a sensibilizzare gli allievi in merito a situazioni a rischio.

40Offerte e materiale informativo e didattico sono a disposizione dei servizi cantonali, delle

ONG, dei genitori e degli agenti di polizia interessati. Alcune associazioni attive nel settore hanno già adottato misure di prevenzione, e aziende come Swisscom e Microsoft nonché determinate organizzazioni mantello del settore mediatico sono già coinvolte in questa iniziativa. Inoltre vengono organizzate campagne informative – sempre riferite alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) – in collaborazione con determinati partner, quali ad esempio la Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) oppure Action Innocence.

41 RS 311.039.1

42 RS 446.1

43 Legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10.

44 Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101.