Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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Le disposizioni di protezione speciale della legge sul lavoro e le pertinenti norme di attuazione45 intendono proteggere i giovani sul posto di lavoro. Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e provvedere alla salvaguardia della loro moralità. Inoltre, se il giovane è minacciato nella moralità, al datore di lavoro incombono doveri speciali. È inoltre vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi46.
Riassumendo, la Svizzera prevede molteplici programmi, attività e disposizioni che adempiono i requisiti della Convenzione in materia.
2.2.5 Art. 7 Misure o programmi d’intervento preventivi
Ogni Stato aderente assicura, per quanto appropriato, l’accesso a programmi d’intervento o misure efficaci alle persone che temono di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione. Lo scopo è di ridurre il rischio che vengano commessi atti di abuso da parte di soggetti non ancora incorsi in un’azione penale né sanzionati47.
Nel giugno 2010 è stato costituito il Fachverband der Gewalttäterberatungsstellen Schweiz, che riunisce i consultori svizzeri per criminali violenti. L’associazione «Vivere senza violenza» propone – in collaborazione con vari servizi organi specializzati nella violenza coniugale – una consulenza specialistica in rete, indirizzata ad adulti, bambini e adolescenti. La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) dispone di un elenco di indirizzi che offrono aiuto agli autori di reati pedopornografici48. Inoltre ognuno ha la possibilità di rivolgersi a psichiatri, psicologi e terapeuti.
I requisiti di cui all’articolo 7 della Convenzione sono pertanto adempiti.
2.2.6 Art. 8 Misure rivolte a un ampio pubblico
Ogni Stato aderente promuove o conduce campagne di sensibilizzazione per informare il grande pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali dei minori e sulle possibili misure di prevenzione (par. 1).
Sono in corso molteplici attività di sensibilizzazione del pubblico, illustrate qui di seguito.
Nel 2010 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il servizio specializzato ECPAT Switzerland della Fondazione svizzera per la protezione dell‘infanzia hanno lanciato, insieme alla Germania e all’Austria, la campagna trilaterale «Per la protezione di bambini e adolescenti dallo sfruttamento sessuale nel turismo». Tale cam-
45Legge federale del 13.3.1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio,
(Legge sul lavoro, LL; RS 822.11); ordinanza 5 del 28.9.2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) e ordinanze del DFE.
46 Art. 4 cpv. 1 OLL 5. Nell’ordinanza del 4.12.2007 sui lavori pericolosi per i giovani, RS 822.115.2, si precisa che sono considerati pericolosi per i giovani i lavori che li espongono «a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici» e che è dunque vietato impiegarli a tal fine.
47 Cfr. n. 64 del rapporto esplicativo alla Convenzione.
48 http://www.stopp-kinderpornografie.ch/10/it/1internet/3kinderpornographie/100index.php.