Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

razione e i Cantoni restringe le possibilità della Confederazione d’intervenire con strumenti di diritto penale nell’ambito dell’esercizio di una professione. Fondandosi sugli articoli 67 CP e 50 CPM, il giudice può interdire l’esercizio di un’attività professionale. Il giudice e l’autorità esecutiva, impartendo norme di condotta, hanno la possibilità di influire sulle attività professionali ed extraprofessionali del condannato e di infliggere interdizioni d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. Le norme di condotta possono tuttavia essere impartite soltanto per la durata di un periodo di prova (correlato a una pena con la condizionale totale o parziale e a una scarcerazione condizionale, art. 44 cpv. 2, 62 cpv. 3, 64a cpv. 1, 87 cpv. 2 CP) o di un trattamento ambulatoriale (art. 63 cpv. 2 CP). Spetta inoltre unicamente alle autorità competenti valutare la necessità di eventuali norme di condotta (cfr. art. 94 e 95 CP). Infine anche il diritto penale minorile prevede la possibilità di impartire norme di condotta, comprendenti un divieto di attività, di contatto o di accesso a un’area geografica, per la durata del periodo di prova legato a un ammonimento (art. 22 cpv. 2 DPMin), per la durata del periodo di prova dopo la scarcerazione condizionale (art. 29 cpv. 2 DPMin) o in relazione a una sospensione completa o parziale della pena (art. 35 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 29 DPMin).

Il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto per estendere l’attuale interdizione di esercitare una professione32. I Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate sono stati invitati a esprimersi sulle varie modifiche entro il 31 maggio 2011. È stato in particolare proposto di introdurre una nuova interdizione penale di esercitare un’attività, un’interdizione d’intrattenere contatti e un’interdizione di accedere a un’area geografica, nonché l’obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale per svolgere determinate attività professionali ed extraprofessionali. S’intende così proteggere meglio i minori e altre persone particolarmente vulnerabili da autori con precedenti penali specifici.

In avvenire, l’interdizione di esercitare un’attività professionale potrà riguardare anche le attività extraprofessionali svolte in seno a un’associazione o ad altre organizzazioni. L’inasprimento riguarda in particolare due punti: da un canto, se la vittima è un minore o un’altra persona particolarmente vulnerabile, il giudice può pronunciare l’interdizione anche se l’autore ha commesso un reato senza alcun nesso con l’attività in questione; dall’altro, taluni reati sessuali commessi su minori comportano obbligatoriamente l’interdizione di esercitare un’attività. La durata massima delle interdizioni passa da cinque a dieci anni; in alcuni casi l’avamprogetto prevede pure la possibilità di pronunciare interdizioni a vita. S’intende inoltre istituire due nuove interdizioni, ossia quella d’intrattenere contatti e quella di accedere a un’area geografica, ispirate all’articolo 28b del Codice civile (CC). Oltre che nel Codice penale, le nuove interdizioni andranno integrate anche nel Codice penale militare (CPM) e, in forma modificata, nel diritto penale minorile, che per ora non contempla alcuna interdizione di esercitare una professione.

Le interdizioni di esercitare un’attività andranno attuate creando un estratto specifico del casellario giudiziale per privati, da richiedere ogni qualvolta una persona si candida o aspira a svolgere un’attività professionale o extraprofessionale a contatto

32 www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2010-02-23/vn-ber-i.pdf: oppure http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#EJPD.