Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine
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2.12 Capitolo XII Emendamenti alla Convenzione (art. 44)
L’articolo 44 disciplina la procedura per emendare la Convenzione in analogia ad altre convenzioni del Consiglio d’Europa. La complessa procedura garantisce che la Convenzione sia stilata con la collaborazione di tutte le Parti e impedisce emendamenti inapplicabili che ne pregiudicherebbero la rilevanza.
2.13 Capitolo XIII Clausole finali (art. 45 - 50)
Le clausole finali contemplano le consuete modalità per la firma e l’entrata in vigore (art. 45), l’adesione (art. 46), l’ambito territoriale di applicazione (art. 47), le riserve (art. 48), la denuncia (art. 49) e la notifica (art. 50).
La Convenzione è aperta anche agli Stati che non aderiscono al Consiglio d’Europa e non hanno partecipato alla sua elaborazione (art. 46): possono aderire alla Convenzione su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Non sono ammesse riserve, ad eccezione di quelle espressamente previste (art. 48). La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa (art. 49).
La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2010, dopo che cinque Stati hanno depositato lo strumento di ratifica154. Nel frattempo sono 31 gli Stati che hanno firmato la Convenzione, mentre 11 l’hanno ratificata155.
2.14 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)156
Il CPM non prevede fattispecie corrispondenti agli articoli 195 (promovimento della prostituzione) e 197 CP (pornografia), che devono essere modificati o adeguati a ragione della Convenzione. Non occorre quindi procedere modificare il Codice penale militare. Conformemente all’articolo 8 CPM (applicazione del diritto penale ordinario), le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel Codice penale militare.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Non è escluso che, a ragione delle nuove fattispecie penali, l’attuazione della Convenzione comporti un onere supplementare, ad esempio nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. Tuttavia, dovrebbe senz’altro essere possibile gestire tale onere nel quadro delle risorse finanziarie e umane disponibili.
Il previsto meccanismo di monitoraggio costituisce invece un nuovo compito permanente della Confederazione, impossibile da fronteggiare nell’ambito dell’attività ordinaria dell’UFG. A partire dal 2014 è quindi da mettere in conto un maggior fabbisogno di personale nella misura di un posto al 20–40 per cento.
154 Art. 45 par. 3 della Convenzione.
155 Stato maggio 2011.
156 RS 321.0