Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

2.9 Capitolo IX Cooperazione internazionale

2.9.1 Art. 38 Principi generali e misure di cooperazione internazionale

L’articolo 38 elenca i principi generali della cooperazione internazionale. Il paragrafo 1 impone agli Stati aderenti di cooperare nella misura più ampia possibile al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno di minori (lett. a), di proteggere e assistere le vittime (lett. b) e di condurre indagini o procedimenti per i reati descritti dalla Convenzione (lett. c).

Il paragrafo 2 ricalca l’articolo 11 capoversi 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale. Tale articolo intende facilitare la denuncia da parte della vittima consentendole di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato di residenza. Le autorità possono indi avviare un procedimento se il diritto nazionale prevede tale possibilità, com’è il caso in Svizzera sulla base dell’articolo 118 CPP. La denuncia può altresì essere trasmessa all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato, in conformità alle disposizioni in materia previste dagli strumenti di cooperazione applicabili tra gli Stati interessati.

Il paragrafo 3 consente a uno Stato aderente, che subordina l’assistenza giudiziaria in materia penale e l’estradizione all’esistenza di un trattato, a considerare la Convenzione alla stregua di una base legale per accordare l’assistenza giudiziaria a una Parte con la quale non ha concluso nessun pertinente strumento. Inutile tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa a ragione dell’esistenza delle convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, del 1957 e del 1959, nonché i rispettivi protocolli addizionali, tale disposizione è interessante per via della possibilità offerta a Stati terzi di aderire alla Convenzione (cfr. art. 46). La Svizzera comunque non necessita di trattati di cooperazione.

Infine, secondo il paragrafo 4 ogni Stato aderente s’impegna a integrare la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori nei programmi allo sviluppo a beneficio di Stati terzi. Infatti, numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa portano avanti programmi di questo tipo su molteplici tematiche, quali il ripristino e il consolidamento dello stato di diritto, lo sviluppo delle istituzioni giudiziarie, la lotta contro la criminalità, l’assistenza tecnica per l’implementazione delle convenzioni internazionali. Alcuni programmi si svolgono nei Paesi confrontati al fenomeno dello sfruttamento e dell’abuso di minori. Appare dunque opportuno inserire e trattare adeguatamente nei programmi di azione i temi legati alla prevenzione e alla repressione di tale forma di criminalità.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 38 della Convenzione.

2.10 Capitolo X Meccanismo di monitoraggio (art. 39 - 41)

L’introduzione di un meccanismo di monitoraggio efficace per garantirne l’attuazione negli Stati aderenti costituisce un punto importante della Convenzione.

È previsto un Comitato delle Parti contraenti, composto da loro rappresentanti e convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La prima riunione si terrà entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione per il decimo firmatario che