Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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l’impiego dell’analisi del DNA per far luce su tutti i crimini e i delitti se tale metodo offre prospettive di successo. La legge si applica inoltre all’identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute. Il prelievo di un campione, di norma uno striscio della mucosa orale nel caso di persone viventi, può essere ordinato dalla polizia a scopo di trattamento segnaletico; se l’interessato si rifiuta di consentire al prelievo, la decisione compete all’autorità d’istruzione penale. La decisione è di competenza esclusiva di un’autorità giudiziaria soltanto in casi speciali, in particolare nel caso di indagini a tappeto. Nell’ambito della cooperazione con Interpol ai sensi degli articoli 350 e 352 CP, l’Ufficio federale competente può trasmettere richieste estere di esame di profili di DNA e presentare richieste svizzere. La cooperazione internazionale presuppone che siano adempite le condizioni per il prelievo dei campioni e che sia garantita la possibilità di confrontare i profili di DNA. Secondo l’articolo 352 CP, lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). I provvedimenti rogatoriali di cui all’articolo 63 AIMP consentono dunque anche di trasmettere le cosiddette impronte genetiche ad altri Stati.

La legge sui profili del DNA si applica in generale a tutti i procedimenti penali retti dal Codice di procedura penale, applicato prioritariamente al prelievo di campioni e all’analisi del DNA (art. 1a della legge sui profili del DNA e art. 259 CPP). Inoltre la legge sui profili del DNA disciplina l’utilizzo dei profili anche al di fuori del procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. b e c della legge sui profili del DNA). Le analisi del DNA sono disciplinate agli articoli 255 segg. CCP. Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato, di altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, e di persone decedute (art. 255 CPP). D’altro canto è possibile allestire un profilo del DNA da utilizzando il materiale biologico prelevato sul luogo o sull’oggetto del reato. Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di persone condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine, condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona o contro l’integrità sessuale oppure destinatarie di una misura terapeutica o l’internamento (art. 257 CPP).

Al momento della firma o della ratifica della Convenzione, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa vanno comunicati nome e indirizzo dell’autorità nazionale competente in materia (par. 2). In Svizzera l’autorità competente è l’Ufficio federale di polizia (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna151.

L’ordinamento giuridico svizzero è pertanto conforme ai requisiti dell’articolo 36 della Convenzione.

151 Art. 8 dell’ordinanza del 3.12.2004 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse, Ordinanza sui profili del DNA; RS 361.1.