Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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finché non sia stato possibile accertare e dimostrare la sua età. In merito si rinvia a quanto illustrato in precedenza per l’articolo 34 paragrafo 2 della Convenzione (supra n. 2.7.5).

2.7.7 Art. 36 Procedimenti giudiziari

Secondo il paragrafo 1 ogni Stato aderente, tenendo debito conto delle disposizioni applicabili all’autonomia delle professioni giuridiche, adotta le misure necessarie per assicurare che tutte le persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, in particolare giudici, procuratori e avvocati, abbiano accesso a un’offerta formativa in materia di diritti dei minori e di sfruttamento e abuso sessuali dei bambini.

L’articolo 154 capoverso 4 lettera d CPP affida gli interrogatori delle vittime minorenni a funzionari inquirenti appositamente formati. In linea di principio la formazione dei funzionari inquirenti e delle altre persone coinvolte nel procedimento penale compete ai Cantoni.

Secondo il paragrafo 2 ogni Stato aderente adotta le misure legislative o di altro genere necessarie a garantire che, in accordo con le norme di diritto nazionale

a) il giudice possa ordinare che le udienze avvengano a porte chiuse.

Di norma le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali, sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni (art. 69 cpv. 1 CPP). Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP).

b) la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, attraverso l’uso di appropriate tecnologie di comunicazione.

Si vedano le spiegazioni in merito all’articolo 35 paragrafo 2 (supra n. 2.7.6).

I requisiti dell’articolo 36 della Convenzione sono pertanto adempiti.

2.8 Capitolo VIII Registrazione e conservazione dei dati

2.8.1 Art. 37 Registrazione e conservazione di dati nazionali sui condannati per reati sessuali

Ogni Stato aderente deve, in conformità con il proprio diritto interno in materia di protezione dei dati, raccogliere e conservare i dati riguardanti l’identità e il profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati sessuali previsti dalla Convenzione (par. 1). Inoltre provvede affinché tali informazioni possano essere trasmesse all’autorità competente di un altro Stato aderente in conformità con il diritto nazionale e internazionale (par. 3).

La legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse150, entrata in vigore i 1° gennaio 2005, consente di utilizzare l’analisi del DNA per far luce su un crimine o un delitto (senza prevedere un elenco dei reati). La legge consente

150 Legge sui profili del DNA; RS 363