Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 66 pagine

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la ratifica. Successivamente, si riunirà ogni qualvolta almeno un terzo delle Parti contraenti o il Segretario Generale lo richieda. Il Comitato adotta un regolamento interno (art. 39).

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il Commissario dei diritti dell’uomo, il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e altri comitati intergovernativi specifici del Consiglio d’Europa designano ciascuno un rappresentante per il Comitato delle Parti contraenti. Conformemente alle pertinenti regole del Consiglio d’Europa, i rappresentanti della società civile e in particolare delle organizzazioni non governative possono essere ammessi in qualità di osservatori. I rappresentati partecipano alle sedute del Comitato delle Parti contraenti senza diritto di voto (art. 40).

Il Comitato delle Parti contraenti vigila sulla trasposizione della Convenzione. Il regolamento interno fissa la procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione, la quale non prevede dettami specifici sul meccanismo di monitoraggio. Inoltre il Comitato facilita la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni ed esperienze e della prassi consolidata tra gli Stati, al fine di migliorare le loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali di minori. All’occorrenza il Comitato è altresì chiamato ad agevolare o migliorare l’uso e l’attuazione della Convenzione, a esprimersi su tutte le questioni inerenti all’applicazione della Convenzione e ad agevolare il pertinente scambio di informazioni (art. 41).

2.11 Capitolo XI Rapporto con altre Convenzioni internazionali (art. 42 - 43)

L’articolo 42 disciplina il rapporto con la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo152 e con il suo Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia153. La Convenzione intende rafforzare la protezione prevista da tali strumenti, sviluppando e integrando gli standard definitivi.

Secondo l’articolo 43 la Convenzione non pregiudica altri diritti e obbligazioni (più estesi) risultanti da convenzioni internazionali analoghe (par. 1). La cosiddetta clausola di disgiunzione («disconnection clause») al paragrafo 3 stabilisce che gli Stati membri dell’UE applicano, nelle loro mutue relazioni, le eventuali disposizioni della Comunità europea e dell’Unione europea che disciplinano l’oggetto in questione e sono applicabili al caso di specie – e ciò senza pregiudicare né l’oggetto e la finalità della Convenzione né la sua applicazione integrale nei confronti delle altre Parti. Poiché la Svizzera non ha concluso alcun accordo bilaterale con la CE o con l’UE che la obblighi a procedere in tal senso, la clausola menzionata non produce alcun effetto giuridico.

152 RS 0.107

153 RS 0.107.2