Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 12 pagine

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AG osserva che la modifica proposta riduce il problema della prescrizione, ma non lo risolve. Continueranno a esservi procedimenti penali in cui il termine di prescrizione prolungato si rivelerà breve o troppo breve, poiché il termine decorre dal momento della commissione del reato.

PMI ritiene che il prolungamento del termine di prescrizione da sette a dieci anni sia arbitrario. Non è chiaro né viene spiegato perché il termine di dieci anni sia quello giusto. Il rapporto esplicativo non spiega neppure perché il termine di sette anni sia considerato troppo breve.

7. Risorse delle autorità di perseguimento penale

Alcuni partecipanti ritengono che il problema della prescrizione dei reati economici non sia dovuto in primo luogo ai termini di prescrizione, bensì piuttosto alle scarse risorse delle autorità di perseguimento penale.27 Secondo AR, USS e UNIFR, per combattere efficacemente i reati economici sono necessarie risorse di personale sufficienti e adeguate. Il PLR auspicherebbe piuttosto di accelerare i procedimenti penali mediante misure organizzative (di parere analogo UDC).

Centre patronal e CVAM osservano inoltre che una delle difficoltà nel perseguimento dei reati economici è dovuta anche alle tattiche di rallentamento del processo.

Per quanto riguarda le ripercussioni del progetto sui Cantoni, JU osserva che, in seguito a un eventuale aumento delle denunce, non si possono escludere ripercussioni sull’effettivo del personale delle autorità di perseguimento penale cantonali (di parere analogo UNIFR).

BE ritiene che una proroga generale del termine di prescrizione dell’azione penale comporti maggiori costi in materia di perseguimento penale, senza che ne consegua un vantaggio sotto il profilo della lotta alla criminalità.

PMI critica la mancanza di una stima dei costi del nuovo disciplinamento. Le indicazioni del rapporto esplicativo sono troppo succinte e sottovalutano i costi per l’economia.

8. Ripercussioni della revisione su altre leggi

Secondo ONC il prolungamento generale del termine di prescrizione non è accettabile poiché mediante l’articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) viene prolungato anche il termine di prescrizione civile (di parere analogo FER).

UNIGE ritiene che l’analisi delle ripercussioni su altre leggi sia un po‘ troppo succinta. Occorrerebbe osservare che l’articolo 60 capoverso 2 CO andrebbe abrogato nell’ambito della revisione della prescrizione del diritto in materia di responsabilità civile. Inoltre il rapporto esplicativo non si esprime in merito alle ripercussioni del prolungamento del termine di prescrizione sui delitti per i quali è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria», ma il cui termine di prescrizione è disciplinato in una disposizione speciale (p.es. art. 118 cpv. 4 CP, art. 178 cpv. 1 CP e art. 148b CPM, art. 302 cpv. 3 CP). Il progetto legislativo si è inoltre lasciato sfuggire l’occasione per mettere ordine nei termini di prescrizione speciali previsti dal diritto penale accessorio. Il Tribunale federale aveva indicato tale necessità già nel 2008.28

27 NW; di parere analogo PLR; economiesuisse, Centre patronal, CVAM. 28 DTF 134 IV 328 consid. 2.1; 6B_92/2008; 6B_381/2008.