Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 12 pagine
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9. Diritto transitorio
FR approva la rinuncia a introdurre una disposizione che deroghi al divieto di retroattività.
Il PS ritiene invece che la questione del divieto di retroattività vada nuovamente esaminata. Altrimenti v’è da temere che sette anni dopo l’entrata in vigore della modifica alcuni reati economici non possano essere puniti a causa di un termine di prescrizione troppo breve.
BE respinge il progetto perché ritiene che il prolungamento del termine di prescrizione causerebbe difficile problemi di diritto transitorio, com’era già successo in occasione della revisione del 2001/2002.
10. Formulazione dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c AP-CP (e art. 55 cpv.
1 lett. c AP-CPM)
Quattro partecipanti ritengono che il tenore della disposizione non sia chiaro.
NW ritiene che interpretando alla lettera il tenore dell’articolo 97 capoverso 1 lettera c AP-CP e dell’articolo 55 capoverso 1 lettera c AP-CPM, occorrerebbe applicare la proroga del termine di prescrizione a tutti i delitti. A causa della formulazione «o una pena pecuniaria» non è riconoscibile un limite inferiore (di parere analogo Centre patronal, CVAM e UNI-GE).
11. Proposte alternative dei partecipanti alla consultazione
BE propone che se vi è la necessità di prevedere un termine di prescrizione più lungo per singole figure di reato (p. es. amministrazione infedele semplice, art. 158 cpv. 1 CP), invece di prolungare in generale i termini di prescrizione, si potrebbe inasprire la pertinente comminazione di pena. Si evidenzierebbe così che il reato in questione è ritenuto più grave; in tal modo il diritto in materia di prescrizione resterebbe coerente.
Secondo UNIFR il progetto non costituisce una soluzione adeguata per il problema della prescrizione dei reati economici. Occorrerebbe ad esempio esaminare se reintrodurre la sospensione del termine di prescrizione. Oppure i termini di prescrizione potrebbero essere in generale prolungati se in un caso fosse coinvolta una società oppure se come danneggiati o autori è coinvolto un determinato numero di persone.
Per motivi di uniformità, l’USC propone di introdurre i termini di prescrizione proposti nell’ambito della revisione del diritto in materia di responsabilità civile (termini di prescrizione del CO e di altri atti legislativi) anche nel CP e nel CPM. Andrebbero pertanto previsti i seguenti termini di prescrizione:
− 30 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva a vita;
− 20 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
− 10 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pe-
cuniaria;
− 5 anni per i reati per cui è comminata un’altra pena.
Nel caso di reati molto gravi l’imprescrittibilità e il termine molto lungo di 30 anni sono giustificati. Rispetto all’avamprogetto del DFGP, la proposta soddisfa inoltre in modo maggiore le richieste delle mozioni, in quanto chiede di aumentare da 15 a 20 anni il termine di prescrizione dei reati molto gravi. Per i reati di lieve entità il termine di prescrizione andrebbe invece ridotto a cinque anni.
L’USS ritiene che nel settore della criminalità economica le pene andrebbero inasprite, in particolare in caso di ripercussioni negative (p.es. lavoratori, salari, imposte, assicurazioni sociali). Inoltre andrebbe rafforzata in particolare la protezione dai licenziamenti e quella di