Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 12 pagine
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probatorie.14 Inoltre, spesso casi complessi di criminalità economica non restano irrisolti a causa della prescrizione, bensì perché è difficile provare i reati imputati. Pertanto in questi casi una proroga dei termini di presccrizione non servirebbe a nulla.15 Secondo l’UDC, la proroga del termine di prescrizione indurrebbe erroneamente le autorità di perseguimento penale a sentirsi troppo sicure.
Vari partecipanti ritengono che la proroga del termine di prescrizione sia problematica sotto il profilo dell’imperativo di celerità o sia addirittura contraria a tale imperativo.16 Gli imputati sarebbero sottoposti a inchieste più lunghe (UNIFR). In tale contesto il PEV osserva che per l’interessato un procedimento può essere molto gravoso. Occorre prevedere misure che permettano di tenere conto dell’imperativo di celerità e garantiscano che la proroga del termine di prescrizione non conduca a procedimenti più lunghi; ciò anche perché, oltre che per i reati economici, l’avamprogetto prevede un termine di prescrizione più lungo anche per i delitti che non erano determinanti per la presente revisione.
BE, FER e FSA osservano che con il tempo diminuisce il desiderio di veder inflitta una
pena.
2. Revisione del diritto in materia di prescrizione del 2001/2002
Poiché il diritto in materia di prescrizione è stato ampiamente riveduto dieci anni fa, sei partecipanti ritengono che, per motivi inerenti alla certezza del diritto, occorrerebbe rinunciare a uno nuova revisione (parziale) di tale diritto.17 Nel presente caso non è dimostrata la necessità di una revisione (BE, di parere analogo economiesuisse). Non si può essere favorevoli a una nuova revisione dopo così poco tempo soltanto perché si sono verificati due casi economici di notevoli dimensioni (UR, di parere analogo BE).
NW ritiene che una nuova revisione non sia né necessaria né impellente, poiché sono già state adottate misure quali la rinuncia al decorso del termine di prescrizione dopo la sentenza di prima istanza, la possibilità di una separazione dei procedimenti allo scopo di liquidare per tempo determinate fattispecie o la possibilità di un cosiddetto rito abbreviato (di parere analogo FER).
3. Casi «Oil for Food» e «Swissair»
Otto partecipanti ritengono che i casi «Swissair» e «Oil for Food» non possano o possano solo in parte essere addotti a motivo della revisione.18
Non è appropriato basarsi su singoli casi straordinari per creare norme generali. Nella prassi si giudicano quasi esclusivamente casi penali «normali» senza aspetti particolarmente complessi (UNIFR). Inoltre a entrambi i casi è stato applicato il vecchio (più mite) diritto in materia di prescrizione (art. 70 vCP). La revisione del 2001/2002 ha già condotto a un inasprimento delle regole di prescrizione (UDC, UNIFR, di parere analogo BE). La revisione trae spunto da un unico avvenimento, che per di più si fonda su una base che oggi non esiste più, per modificare l’intero sistema (BE). Secondo Centre patronal e CVAM (di parere analogo VD) è probabile che i problemi di allora non si sarebbero posti con il diritto attualmente in vigore.
Infine, economiesuisse e HLR osservano che il caso «Oil for Food» non può essere addotto a motivo del presente progetto perchè si trattava soprattutto di contravvenzioni – e non di delitti – contro l’ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti del-
14 BE, NW, UR; PLR, UDC; PMI; Centre patronal, CVAM, ONC, FER, FSA. 15 UNIFR; ähnlich NW; PMI; Centre patronal, CVAM. 16 UR; UDC; ONC, FER, FSA, UNIFR. 17 BE, UR; PLR, UDC; ONC, economiesuisse. 18 BE, VD; UDC; economiesuisse; Centre patronal, CVAM, HLR, UNIFR.