Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 12 pagine
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chi denuncia misfatti all’interno di un’impresa (whistleblower).
12. Altre osservazioni
− Revisione CPM
GE chiede se sia necessario introdurre anche nel CPM la modifica del termine di prescrizione del CP.
− Termine di prescrizione delle contravvenzioni
LU osserva che nel diritto penale accessorio e nel diritto amministrativo cantonale vi sono numerosi reati cui è comminata soltanto una multa (art. 335 cpv. 1 e 2 CP). Se commessi intenzionalmente tali reati sono di una certa gravità. Inoltre spesso i fatti sono complessi e rendono necessarie perizie proprio nel caso delle contravvenzioni, per cui gli accertamenti richiedono molto tempo. In questi casi un termine di prescrizione di tre anni fino alla sentenza di prima istanza è molto breve, anzi spesso troppo breve (di parere analogo JU).
− Diritto penale in materia di imprese
UNIFR deplora che il progetto non abbia trattato il problema della punibilità dell’impresa (art. 102 CP) e della pertinente prescrizione. Poiché l’articolo 102 CP configura una contravvenzione, all’azione penale si applica un termine di prescrizione di tre anni.
− Insuccesso del periodo di prova (art. 46 cpv. 5 e art. 89 cpv. 4 CP)
GL rileva i termini di perenzione molto brevi previsti dagli articoli 46 capoverso 5 e 89 capoverso 4 CP. Secondo queste disposizioni in caso di insuccesso del periodo di prova la revoca della sospensione condizionale o il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato se al momento della sentenza sono trascorsi più di tre anni dalla fine del periodo di prova. Prima della revisione della Parte generale del CP nel 2007, tale termine era di cinque anni. A causa del termine più breve nella prassi spesso la revoca non è più possibile (soprattutto in caso di recidiva grave), poiché le indagini e il procedimento penale durano più di tre anni. A ciò si aggiunge che il termine di revoca continua a decorrere anche dopo l’emanazione della sentenza di prima istanza, se quest’ultima è impugnata.
− Prescrizione del diritto di ordinare la confisca (art. 70 cpv. 3 CP, art. 51a CPM)
VD e CAIS propongono di prolungare, nell’ambito della presente revisione, a 15 anni il termine di prescrizione della confisca nel caso dei reati cui è comminata una pena pecuniaria o una pena detentiva (art. 70 cpv. 3 CP, art. 51a cpv. 3 CPM). Le autorità penali si trovano ripetutamente nella situazione insoddisfacente di dover restituire i valori patrimoniali all’autore del reato, poiché è decorso il termine di prescrizione.