Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/43: Modifica del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Proroga del termine di prescrizione · 12 pagine
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I. Introduzione
Il 15 dicembre 2008 il consigliere nazionale Daniel Jositsch ha presentato una mozione che chiedeva al Consiglio federale di prolungare nel diritto penale i termini di prescrizione dei reati economici (08.3806). Il 18 dicembre 2008 il consigliere agli Stati Claude Janiak ha presentato una mozione dallo stesso tenore (08.3930).
Le mozioni vengono motivate con il fatto che a causa dei termini di prescrizione troppo brevi si è spesso costretti a rinunciare a perseguire i grossi reati economici o a lavorare in tempi strettissimi. A titolo di esempio gli autori delle mozioni citano i casi «Oil for Food» e «Swissair».
Entrambe le mozioni sono state trasmesse al Consiglio federale.1
Il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione il rapporto esplicativo2 e l’avamprogetto3 di modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente la proroga dei termini di prescrizione dell’azione penale. La consultazione è terminata il 21 gennaio 2012.
Sono pervenuti 51 pareri. Tra questi, sei hanno espressamente rinunciato a esprimersi sui contenuti. Cinque partecipanti hanno espresso un parere di propria iniziativa.
II. Panoramica dei risultati della procedura di consultazione
1. Obiettivi del progetto
Poiché non esiste una definizione precisa del termine «reato economico» e nel contempo i termini di prescrizione dovrebbero essere fissati, per quanto possibile, per tutti i reati secondo lo stesso criterio, ossia tenendo conto della gravità oggettiva del reato e della pena massima comminata, nell’avamprogetto si proponeva quanto segue:
Non vengono prorogati soltanto i termini di prescrizione per i reati economici, bensì si propone di prolungare in generale il termine di prescrizione previsto nel diritto penale per i delitti. Tale termine è disciplinato nell’articolo 97 capoverso 1 lettera c del Codice penale (CP) e nell’articolo 55 capoverso 1 lettera c del Codice penale militare (CPM). L’avamprogetto propone di prolungare da sette a dieci anni il termine di prescrizione per i delitti del diritto penale, del diritto penale militare e del diritto penale accessorio. In tal modo si tiene conto del fatto che in passato il termine di prescrizione di sette anni si è rivelato problematico nell’ambito dei reati economici
Il termine di prescrizione va tuttavia prolungato a dieci anni soltanto per i delitti più gravi, per i quali è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Il termine di prescrizione per delitti meno gravi, per i quali è comminata una pena inferiore (p. es. una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria oppure una pena pecuniaria fino a 30, 90 o 180 aliquote giornaliere), rimarrà di sette anni. Alla stregua di quanto previsto per i crimini, tale gradazione tiene adeguatamente conto dei diversi livelli di gravità dei delitti.
1 Mozione Jositsch: adottata dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2009 e dal Consiglie degli Stati il
10 dicembre 2009; Mozione Janiak: adottata dal Consiglio degli Stati il 12 marzo 2009 e dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2010. 2 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Rapporto_Proroga_dei_termini_di_prescrizione_it. pdf 3 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Progetto_it.pdf