Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 8 pagine
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4.1.4 Distribuzione a domicilio
Un numero cospicuo di partecipanti si è espresso sulla disposizione concernente i casi in cui la Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali. Le critiche, avanzate soprattutto da Travail suisse, dal Sindacato Autonomo dei Postini, dalla comunità di interessi «ländlicher Raum» e da alcuni Cantoni, riguardano il concetto di insediamento, che, a loro parere, non dovrebbe essere definito in termini di numero di case, ma piuttosto di economie domestiche. Diverse proposte di riformulazione concernono la disposizione in cui la massima durata del tragitto è misurata sulla base di una singola casa. Da un lato viene pertanto proposto di sostituire l’espressione «durata del tragitto» con «tempo di percorrenza» e, dall'altro, di prolungare di due minuti il lasso di tempo definito nell’ordinanza.
Come soluzione alternativa alla distribuzione a domicilio, nel quadro del servizio universale la Posta auspicherebbe di poter offrire la distribuzione elettronica.
4.2 Promozione della stampa
I commenti sulla promozione della stampa si riferiscono quasi esclusivamente all’elenco di criteri in base ai quali è stabilito il diritto della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni di fruire di una riduzione per la distribuzione. In diversi pareri si propone di aggiungere criteri supplementari o di stralciarne alcuni.
L’Associazione Media Svizzeri è per lo più favorevole alle disposizioni in oggetto, ma suggerisce alcuni miglioramenti circa alcuni dei criteri proposti. Le critiche provengono soprattutto dagli editori secondo i quali l’Associazione non rappresenta i loro interessi ovvero che, sulla base dei criteri definiti nell’avamprogetto, non beneficerebbero della promozione.
Di buon occhio è vista la disposizione concernente il trasferimento di competenze dalla Posta all’UFCOM per quanto riguarda la decisione di concedere la riduzione per la distribuzione di giornali e periodici.
4.2.1 Stampa regionale e locale
Dai pareri espressi emerge in particolare la richiesta di portare da 40 000 a 50 000 il numero di esemplari in base al quale un giornale è annoverato tra la stampa regionale o locale, di ridurre dal 60 al 50 per cento la parte redazionale necessaria per poter usufruire della promozione e di eliminare la distinzione «direttamente o indirettamente» dal requisito secondo cui il giornale dev’essere edito da un ente statale.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute dagli editori, ognuno di loro propone sostanzialmente di adeguare i criteri in modo tale da far rientrare le proprie testate tra quelle aventi diritto alla promozione. Le proposte di modifica riguardano la frequenza di pubblicazione (diritto alla promozione per un settimanale pubblicato almeno sei volte all’anno) e la disposizione secondo cui la stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero non può usufruire della riduzione.
La Posta chiede che ai criteri elencati per definire cosa s’intende per stampa regionale e locale ne venga aggiunto un altro concernente il contenuto del giornale («riferiscono periodicamente e in misura preponderante di tematiche regionali»).
L’Associazione Media Svizzeri e altri partecipanti chiedono inoltre che la definizione di stampa regionale e locale sia modificata in modo da rendere più chiaro cosa s’intenda per rete di testate.
4.2.2 Stampa associativa e delle fondazioni
La comunità d’interessi Stampa associativa approva sostanzialmente l’avamprogetto, ma, alla stregua di altri partecipanti, chiede che non venga specificata la forma giuridica che deve avere un’associazione senza scopo di lucro per poter beneficiare della promozione. Ampie critiche sono state mosse nei confronti della condizione secondo cui la riduzione