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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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Ordinanza sulle poste Avamprogetto 18 gennaio 2012

(OPO)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 2, 6 capoverso 5, 7 capoverso 5, 9 capoverso 2, 10, 12 capoverso 1, 13 capoverso 2, 14 capoversi 3, 6 e 8, 15, 16 capoversi 5 e 6, 17 capoverso 1, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoversi 2 e 4, 34 e 36 della legge del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO),

ordina:

Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. fornitore: persona fisica o giuridica che offre a clienti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO a proprio nome e a titolo professionale, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti direttamente o per il tramite di terzi;

b. subappaltatore: persona fisica o giuridica incaricata da un fornitore di fornire servizi postali a nome di quest’ultimo;

c. Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 della legge del 17 dicembre 20102 sull’organizzazione della Posta (LOP);

d. PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 LOP;

e. società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali;

f. impianto di caselle postali: struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell’installazione e ai proprietari delle caselle postali.

1 RS 783.0

2 RS 783.1

2011–......