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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine
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Ordinanza sulle poste Avamprogetto 18 gennaio 2012
(OPO)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 2, 6 capoverso 5, 7 capoverso 5, 9 capoverso 2, 10, 12 capoverso 1, 13 capoverso 2, 14 capoversi 3, 6 e 8, 15, 16 capoversi 5 e 6, 17 capoverso 1, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoversi 2 e 4, 34 e 36 della legge del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO),
ordina:
Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale
Art. 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. fornitore: persona fisica o giuridica che offre a clienti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO a proprio nome e a titolo professionale, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti direttamente o per il tramite di terzi;
b. subappaltatore: persona fisica o giuridica incaricata da un fornitore di fornire servizi postali a nome di quest’ultimo;
c. Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 della legge del 17 dicembre 20102 sull’organizzazione della Posta (LOP);
d. PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 LOP;
e. società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali;
f. impianto di caselle postali: struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell’installazione e ai proprietari delle caselle postali.
1 RS 783.0
2 RS 783.1
2011–......