Progetto

Consultazione 2011/70: Strategia Biodiversità Svizzera · 78 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Rapporto Strategia Biodiversità Svizzera UFAM 2011

3.2 Convenzioni internazionali

A livello globale, la protezione e l’utilizzazione sostenibile della biodiversità sono La Convenzione sulla trattate nel quadro di diverse convenzioni e istituzioni internazionali. La Convenzione diversità biologica sulla diversità biologica27 costituisce il documento centrale. È stata approvata nel

definisce le basi

quadro della Conferenza sull’ambiente tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 ed è stata politiche e strategiche ratificata dalla Svizzera nel 1994, che l’ha poi posta in vigore nel 1995. La Convenzio-

ne sulla diversità biologica non verte prettamente sulla protezione della natura: essa

considera l’utilizzazione sostenibile e la ripartizione equa dei vantaggi – dunque il

potenziale economico delle risorse naturali – come un aspetto essenziale della salva-

guardia della biodiversità. La ripartizione equa e ponderata dei benefici derivanti

dall’utilizzazione delle risorse genetiche è stata concretizzata nel 2010 con l’adozione

del protocollo di Nagoya sull’Accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei bene-

fici28. Le disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica nel settore del tra-

sporto transfrontaliero di organismi geneticamente modificati sono state integrate dal

Protocollo di Cartagena29 e dal Protocollo aggiuntivo relativo alla responsabilità civile

e risarcimento dei danni. Con specifico riferimento alla biodiversità, la Convenzione

sviluppa altri temi incentrati sul commercio internazionale, sulle misure di incentiva-

zione, sul turismo, sul trasferimento di tecnologie, sulle conoscenze tradizionali e su

questioni inerenti alla responsabilità civile. Considerata la sua validità universale, è

indubbio che essa rappresenta oggi il forum globale degli Stati firmatari attraverso cui

definire i fondamenti politici e strategici della politica internazionale sulla diversità

biologica.

Oltre alla Convenzione, esiste un sistema multilaterale fondato su diversi accordi Numerose convenzioni internazionali e regionali che la Svizzera ha ratificato. Alcuni accordi vertono specifi- regionali e globali catamente sulla biodiversità (CITES30, Convenzione di Ramsar sulle zone umide31,

Convenzione di Bonn32, Convenzione di Berna33); altre convenzioni multilaterali

trattano invece singoli aspetti della tematica (UNFCCC34, UNCCD35). Sono poi molte

le convenzioni e organizzazioni che trattano politiche settoriali di rilevanza per la

biodiversità, tra cui l’agricoltura (FAO36,37), l’economia forestale (UNFF38 e ITTO39),

la proprietà intellettuale (OMPI40), il turismo (UNWTO41) o il commercio internazio-

nale (OMC42). La Svizzera collabora attivamente al perfezionamento dei trattati multi-

laterali che trattano questioni relative alla biodiversità e partecipa inoltre ai lavori di

organizzazioni internazionali non governative operanti nel settore della biodiversità, tra

cui l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali

(IUCN43) e Wetlands International44, di cui fa parte in qualità di Stato membro. La

27 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (CBD, RS 0.451.43). 28 Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso alla Convenzione sulla diversità biologica. www.cbd.int/abs/ (in inglese)

29 Protocollo di Cartagena. http://bch.cbd.int/protocol/text 30 Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453).

31 Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar, RS 0.451.45).

32 Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ; RS 0.451.46)

33 Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, RS 0.455).

34 Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici (UNFCCC, RS 0.814.01).

35 Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD). 36 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). 37 Ad es. Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l‘agricoltura. 38 Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF). 39 Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO). 40 Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale delle Nazioni Unite (OMPI).

41 Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). 42 Organizzazione mondiale del commercio delle Nazioni Unite (OMC). 43 Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN). 44 Un’organizzazione non governativa che opera globalmente nel campo della preservazione e del ripristino del le zone umide.