Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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quadro normativo25. Apponendo la marcatura CE su un prodotto da costruzione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione con la prestazione dichiarata e del rispetto di tutti i requisiti definiti dal vigente regolamento sui prodotti da costruzione e da altre norme di armonizzazione dell’Unione europea che prevedono l’apposizione del marchio CE26. I requisiti dei prodotti da costruzione, a differenza ad esempio delle macchine secondo la direttiva europea sulle macchine27, non vengono armonizzati dal punto di vista della sicurezza dei prodotti. Per di più, a causa dell’approccio di armonizzazione specifico orientato alla prestazione adottato per il settore dei prodotti da costruzione, oltre alle specifiche tecniche armonizzate non vengono richieste ed elaborate «norme di sicurezza»28 autonome ai sensi della direttiva 2001/95/CE29. Conformemente a tale direttiva, i requisiti di un prodotto in materia di sicurezza devono essere concretizzati da «norme di sicurezza». La conformità a una «norma di sicurezza» significherebbe che i prodotti soddisfano il requisito generale di sicurezza definito dalla direttiva 2001/95/CE30.
In singoli casi concreti il diritto comunitario o il diritto nazionale degli Stati membri dell’UE può prevedere la prova di determinati aspetti sanitari o di sicurezza in norme giuridicamente vincolanti. La soluzione della prova passa però sempre attraverso la dichiarazione degli aspetti di sicurezza, per i quali nell’ambito della dichiarazione di prestazione e delle informazioni di accompagnamento sulla sicurezza devono essere definiti metodi e procedure di valutazione nelle specifiche tecniche armonizzate. Queste disposizioni giuridicamente vincolanti servono a mantenere un determinato livello di sicurezza e sanitario nel singolo Stato membro. Quest’ultimo può definire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve dichiarare una prestazione del prodotto nella propria dichiarazione di prestazione.
L’«approccio orientato alla prestazione» contenuto nel nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione per l’immissione in commercio di prodotti da costruzione prevale in quanto lex specialis sulle disposizioni della direttiva 2001/95/CE. Di conseguenza, i requisiti dei prodotti devono essere adeguati al concetto previsto dal
25 Sul regolare significato della marcatura CE, cfr. art. 30 regolamento (CE) n. 765/2008.
26 Art. 8 cpv. 2 regolamento (UE) n. 305/2011
27 Direttiva 2006/42/EG del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del
9 giugno 2006, pag. 24.
28 Art. 3 cpv. 2 e art. 4 della direttiva 2001/95/CE
29 Questo risulta dalla definizione di norma applicabile ai prodotti da costruzione secondo una proposta della Commissione UE relativa all’adeguamento del «pacchetto normalizzazione»: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 1o giugno 2011 sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2011) 315 definitivo. Secondo detta proposta, occorre prevedere una definizione con valore di lex specialis per le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione. L’art. 2 cpv. 4 prevede quanto segue: «specifica tecnica»: una specifica contenuta in un documento che stabilisce uno degli elementi seguenti: d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell'art. 2 cpv. 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
30 Art. 4 cpv. 1 lett. a) della direttiva 2001/95/CE