Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
misura in cui i prodotti da costruzione non rientrano nell’ambito di applicazione di alcuna norma di prodotti armonizzata esistente o di alcun documento per la valutazione europea, che può essere consultato per la valutazione della sicurezza, il fabbricante non è tenuto a redigere alcuna dichiarazione di prestazione. In questo caso possono essere designate altre norme tecniche che, in un limite ragionevole e orientate al singolo caso, possono contenere metodi per certificare i requisiti di sicurezza del prodotto, oppure l’UFCL deve poter promuovere l’elaborazione di tali norme. Anche questi requisiti devono però essere unicamente dichiarati – mediante una dichiarazione del fabbricante – se prima sono stati designati dall’UFCL quale ufficio specializzato competente. In questo caso, tuttavia, i requisiti relativi alla sicurezza del prodotto non possono essere maggiori rispetto ai requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Per la protezione degli utilizzatori possono essere applicate in questo caso le prescrizioni dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)133 come parametro per la valutazione della sicurezza di un prodotto da costruzione. Questo parametro intende creare una compensazione dei rischi che devono essere assunti tra il fabbricante e l’utilizzatore. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.
1.3.2 Valutazione della necessità di apportare modifiche alle altre leggi
La revisione totale della LProdC determina un nuovo concetto per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti da costruzione: la condizione non è più l’idoneità, bensì il rispetto dei requisiti procedurali e di altre condizioni in relazione alla redazione della dichiarazione di prestazione. Laddove gli atti legislativi federali prevedono dei requisiti per un determinato prodotto da costruzione, si pone la questione del rapporto con l’«approccio orientato alla prestazione» della riveduta LProdC.
Per questo motivo è stata esaminata la necessità di apportare modifiche ai seguenti atti legislativi federali:
- legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)
La normativa riguardante la sicurezza di prodotti da costruzione ora regolamentata nella legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, sarà oggetto di un nuovo disciplinamento all’interno della LProdC mediante disposizioni che mirano allo stesso obiettivo perseguito dalla LSPro. Per questo motivo l’applicabilità della LSPro (e dell’OSPro) deve essere esclusa, sempre che i componenti dei prodotti da costruzione (come ad es. il motore di una porta da garage funzionante a energia elettrica) non rientrino nell’ambito di applicazione di altri atti normativi di armonizzazione dell’UE. Dal momento che tale modifica del diritto viene disciplinata nella LProdC, la LSPro non deve essere adeguata.
In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.
133 RS 832.30