Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
- Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e ordinanze di esecuzione (OIPPE134, OAccD135)
Se necessario, ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE), con una deroga è possibile precisare che il principio del «Cassis de Dijon» secondo l’articolo 3a della LOTC, non sarebbe applicabile a prodotti da costruzione per i quali il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione. La decisione in merito a una simile deroga spetta al Consiglio federale.
La nuova legislazione in materia di prodotti da costruzione si basa sulle disposizioni dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (O-AccD) (art. 20 LProdC) oppure, nella sua ordinanza di esecuzione, deroga all’OAccD secondo il principio della lex specialis. Di conseguenza non è necessario adeguare l’OAccD.
- Diritto in materia di prodotti chimici / Diritto in materia di protezione dell’ambiente / Diritto in materia di protezione delle acque
Il diritto in materia di prodotti chimici136, il diritto in materia di protezione dell’ambiente o il diritto in materia di protezione delle acque possono prevedere prescrizioni materiali sui livelli di soglia relativi alle sostanze nocive o ad altre sostanze pericolose contenute in prodotti da costruzione o emesse dagli stessi. Queste prescrizioni materiali possono di conseguenza prevedere requisiti di prodotti in relazione alle loro caratteristiche nel quadro dei requisiti delle opere di costruzione «igiene, salute e ambiente». Le normative sui prodotti chimici costituiscono un caso particolare del diritto in materia di prodotti chimici e di quello in materia di protezione dell’ambiente: per quanto riguarda i componenti di un prodotto da costruzione, esiste una legislazione speciale che a livello europeo corrisponde alle normative del regolamento REACH137. Questa legislazione disciplina il contenuto dei componenti del prodotto da costruzione. La legislazione in materia di prodotti da costruzione ha tuttavia come oggetto normativo il prodotto da costruzione con le sue prestazioni in relazione ai requisiti di base dell’opera di costruzione. Di conseguenza, nell’UE le sostanze nocive emesse da un prodotto da costruzione sono trattate secondo il regolamento
134 Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a
prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE), RS 946.513.8.
135 Ordinanza sul sistema svizzero d’accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD),
RS 946.512.
136 In particolare l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, RS 814.81.
137 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio nonché delle direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU. dell’UE del 30.12.2006, L 396, pag. 1.