Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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1.2.3 Avamprogetto posto in consultazione
Nell’avamprogetto che il Consiglio federale pone in consultazione, esso propone di eliminare con una revisione tutte le principali differenze tra il diritto europeo e quello svizzero in materia di prodotti da costruzione – segnatamente tra il regolamento (UE) n. 305/2011 e la LProdC – e a tale scopo presenta un avamprogetto concernente la revisione totale della legge sui prodotti da costruzione e la revisione totale dell’ordinanza sui prodotti da costruzione.
Le principali modifiche sono le seguenti:
1. con la revisione della LProdC si intende introdurre un «approccio orientato alla prestazione» per l’immissione in commercio e la messa a disposizione di prodotti da costruzione sul mercato svizzero. Nel contempo si rinuncia al principio dell’idoneità. Ciò comporta necessariamente adeguamenti terminologici al regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Inoltre, occorre ora sostituire i «requisiti essenziali» con «requisiti di base delle opere di costruzione» e nel contempo è necessario inserire nella legge un nuovo requisito di base n. 7 relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali.
2. La revisione della LProdC prevede una correzione dell’attuale campo di applicazione della LProdC: è necessario che si applichi il principio secondo cui l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione siano in linea di massima disciplinati dalla LProdC (eccezione: per quanto riguarda i componenti prevale la legislazione in materia di prodotti chimici). Nel caso in cui i requisiti relativi al prodotto debbano essere regolamentati a livello nazionale, è necessario riprendere nella legislazione svizzera prove e marcature nazionali di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o che sono conformi a una valutazione tecnica europea e che non coincidono con altre disposizioni normative di armonizzazione dell’UE. I prodotti da costruzione interessati devono essere sottoposti regolarmente all’«approccio orientato alla prestazione», poiché in caso contrario si rischiano nuovi ostacoli al commercio. Se gli atti normativi nazionali contengono normative materiali, i livelli di soglia disciplinati in questo modo non possono più essere provati mediante procedure autonome della conformità, a meno che queste procedure autonome della conformità si basino altresì su atti normativi di armonizzazioni dell’UE.
3. All’«approccio orientato alla prestazione» è legato anche un nuovo concetto relativo all’immissione in commercio: oltre all’immissione in commercio, viene introdotto anche l’espressione «messa a disposizione sul mercato»131 che comporta una nuova esposizione dettagliata e differenziata degli obblighi dei diversi operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione (fabbricante, importatore, distributore, mandatario).
4. Rientra nel nuovo concetto di armonizzazione relativo al settore dei prodotti da costruzione altresì l’applicazione quasi vincolante delle norme di prodotti armonizzate a livello europeo e riprese nella normativa svizzera. Congiuntamente ai documenti per la valutazione europea, esse costituisco-
131 Art. 2 n. 16 e 17 regolamento (UE) n. 305/2011